La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 20552 del 30/08/2017, ha stabilito che qualora gli interessi previsti dalla convenzione stipulata con il professionista siano qualificabili come moratori, non è risarcibile il maggior danno reclamato dal creditore. L’art. 1224 del Codice civile prevede infatti che al creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore spetta l’ulteriore risarcimento, ma questo non è dovuto se è stata convenuta la misura degli interessi moratori. Nel caso di specie, la convenzione aveva stabilito l’applicazione del saggio degli interessi di cui alla tariffa professionale, pari al tasso ufficiale di sconto (art. 9, ultimo comma, Legge n. 143/1949), fissando in questo modo il saggio degli interessi moratori.