La Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con il parere n. 230 del 06/09/2017 (pubblicato l’11/09/2017), ha confermato che il contratto di locazione finanziaria di opere pubbliche (come il contratto di disponibilità, la concessione di costruzione e gestione, la concessione di servizi, la finanza di progetto, ecc.) costituisce indebitamento e come tale va contabilizzato nel bilancio dell’ente (“on balance”) nella misura in cui l’allocazione dei rischi tipizzati dal legislatore (di “costruzione” ed uno fra “disponibilità” e “domanda”) sia prevalentemente posta a carico della P.A. committente; se i rischi contrattuali sono invece correttamente allocati in capo all’operatore economico privato, l’operazione non va qualificata in termini di indebitamento per la P.A. committente (“off balance”). Su questa linea si era espressa la Sezione delle autonomie (deliberazione n. 15 del 23/06/2017), affermando che le operazioni di locazione finanziaria di opere pubbliche, di cui all’art. 187 del D. Lgs. n. 50/2016, se pienamente conformi nel momento genetico-strutturale ed in quello funzionale alla regolamentazione contenuta negli artt. 3 e 180 del Codice, non sono considerate investimenti finanziati da debito ai fini della registrazione nelle scritture contabili.