La Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per l’Umbria, con il parere n. 85 del 12/09/2017 (pubblicato il 28/09/2017), ha chiarito che la transazione di una controversia oggetto di sentenza esecutiva non ancora passata in giudicato non ha carattere alternativo rispetto al riconoscimento di debito e può essere stipulata solo su conforme deliberazione del consiglio comunale che attui, in concreto, le funzioni proprie del riconoscimento di debito stesso, quale provvedimento implicito della predetta delibera a contrarre.