La Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, con il parere n. 127 del 14/09/2017, ha chiarito che la clausole di invarianza finanziaria per la gestione unificata delle funzioni dell’ufficio competente per i procedimenti disciplinari deve essere intesa nel senso che l’amministrazione deve provvedervi attingendo alle “ordinarie” risorse finanziarie, umane e materiali di cui può disporre a legislazione vigente. Infatti, anche le nuove spese per interventi riconosciuti meritevoli dal legislatore sono possibili se e nei limiti in cui le risorse finanziarie ordinarie lo consentono e cioè se non viene alterato l’equilibrio finanziario pluriennale di parte corrente dell’ente; ne consegue che l’invarianza degli oneri finanziari va vista con riguardo agli effetti complessivi della norma e non comporta di per sé la preclusione di un eventuale aggravio di spesa, purché tale aggravio trovi compensazione in altre disposizioni produttive di risparmi o di maggiori entrate.
VS Sul concetto di invarianza finanziaria
- Post author:Redazione
- Post published:14 Settembre 2017
- Post category:Gestione finanziaria e controllo