La Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con il parere n. 251 del 19/09/2017, ha affermato che il credito vantato dall’ente, nascente dalla liquidazione della partecipazione societaria, deve essere contabilizzato tra le entrate in conto capitale e, pertanto, non può essere utilizzata per finanziare una spesa corrente (nel caso di specie, una spesa che l’ente deve alla società per costi sostenuti a titolo di manutenzione). La Corte ha comunque ritenuto applicabile l’istituto della compensazione ex art. 1243 c.c. fra enti pubblici e società partecipate, in virtù della capacità negoziale di diritto privato riconosciuta all’ente locale e richiamata la giurisprudenza contabile quanto ai presupposti di operatività dell’istituto in esame.