La Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con il parere n. 248 del 19/09/2017, chiamata a pronunciarsi sulla contabilizzazione di un contratto di partenariato pubblico-privato di locazione finanziaria di opere pubbliche, ha affermato che l’iscrizione dell’entrata e della spesa derivante dalla consegna del bene oggetto del rapporto non può essere ripartita in tre quote annuali del bilancio di previsione. La Corte, dopo aver richiamato la recente deliberazione n. 15 del 23/06/2017 della Sezione delle Autonomie – con la quale è stato affermato che le operazioni di locazione finanziaria di opere pubbliche, solo se pienamente conformi alla relativa regolamentazione contenuta nel Codice dei contratti, ai fini della registrazione nelle scritture contabili non sono considerate investimenti finanziati da debito – ha chiarito che il punto 3.25 del Principio contabile allegato 4/2 al D Lgs. n. 118/2011, nel disporre che l’operazione di rilevazione del debito da iscrivere tra le accensioni di prestiti e dell’acquisizione del bene da imputare tra le spese di investimento, nulla prevede in merito alla possibilità di ripartire la somma in tre quote annuali di uguale importo del bilancio di previsione triennale; l’immediata iscrizione di un debito e la parallela registrazione del bene nel proprio patrimonio, quale spesa di investimento, serve infatti a dare evidenza, dal punto di vista contabile, della natura debitoria dell’operazione.