La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Calabria, con la sentenza n. 235 del 26/09/2017, ha dichiarato irregolare – non ammettendola a discarico – la gestione del tesoriere comunale che ha disposto pagamenti in eccedenza rispetto agli stanziamenti definitivi in bilancio per alcune voci di spesa del bilancio. Il Tesoriere, al riguardo, aveva affermato che i pagamenti eseguiti oltre il limite di bilancio erano la conseguenza del mancato aggiornamento degli stanziamenti definitivi previsti per ciascun capitolo interessato. La Corte, nel rilevare l’ovvietà della spiegazione, ha evidenziato una condotta chiaramente inosservante delle diligenze che il tesoriere comunale deve porre in atto a salvaguardia degli interessi comunali; seppur non vi siano dubbi che i pagamenti siano stati eseguiti oltre il limite del “castelletto” di bilancio per il fatto che il servizio finanziario e gli organi deliberanti, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, non hanno provveduto per tempo ad apportare le necessarie variazioni di bilancio con riguardo agli stanziamenti previsionali iniziali, è indubbio che al tesoriere sarebbe spettato comunque di eseguire il pagamento nei limiti consentiti e/o richiamare i predetti organi sulla necessità di procedere al necessario aggiornamento di bilancio. Il tesoriere ha dunque omesso di osservare gli obblighi di servizio puntualmente riconducibili ai profili di illegittimità nel procedimento di estinzione dei mandati di pagamento, sanciti dagli artt. 216 e segg. del TUEL.