La Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Sicilia, con il parere n. 143 del 20/09/2017 (pubblicato il 29/09/2017), ha chiarito che, in caso di fallimento di una propria società partecipata, il successivo affidamento dei servizi da questa gestiti deve necessariamente avvenire mediante ricorso al mercato, senza la possibilità di affidarli ad altra società partecipata o costituire una nuova società. Tale assunto di desume dall’art. 14, comma 6, del D. Lgs. n. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), il quale prevede che, nei cinque anni successivi alla dichiarazione di fallimento di una società a controllo pubblico titolare di affidamenti diretti, le Amministrazioni controllanti non possono costituire nuove società, né acquisire o mantenere partecipazioni, qualora le stesse gestiscano i medesimi servizi di quella dichiarata fallita.