RE Compatibile l’incarico di revisore dell’Ente con quello di componente del collegio sindacale di una società partecipata

La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per l’Emilia Romagna, con sentenza n. 182 del 7/09/2017, ha rigettato la richiesta di condanna del revisore del Comune al risarcimento del danno – in misura pari ai compensi percepiti – per avere svolto sia le funzioni di revisore dei conti dell’ente, sia le funzioni di sindaco di una società partecipata dal comune al 42 % del capitale sociale. Per i giudici contabili, non è riscontrabile l’incompatibilità nel caso di specie, considerato che le ipotesi di incompatibilità sono tassativamente indicate dall’art. 236, comma 1, del TUEL, il quale prevede che valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell’art. 2399 c.c.. (soggetti che sono legati alla società, o alla società controllante o a quella controllata, da un rapporto di lavoro continuativo di consulenza o prestazione d’opera retribuita o da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza), norma che non può essere interpretata in via analogica. Il presupposto dell’incompatibilità è quindi la relazione di controllo tra comune e società partecipata, disciplinata dall’art. 2359 c.c.; se, come nel caso in esame, il Comune non dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria o non sia specificamente provato che dispone di un numero di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante o eserciti tale influenza in virtù di particolari vincoli contrattuali, non può essere ravvisato il controllo della società e, conseguentemente, non sussiste l’incompatibilità prevista dal citato art. 236, comma 1, del TUEL.