Cancellate le prescrizioni che obbligavano gli enti locali ad allegare alle variazioni di bilancio un
prospetto contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti per la verifica del pareggio,
ora spetterà ai regolamenti di contabilità disciplinare le modalità di accertamento degli equilibri
di finanza pubblica.
L’introduzione dell’obbligo
L’articolo 1, comma 468, della legge 11 dicembre 2016 n. 232 aveva introdotto – a partire dal 2017
– l’obbligo di allegare alle variazioni di bilancio il prospetto con il quale si accertava la coerenza
del documento programmatico con il saldo di finanza pubblica.
Obbligo che se da un lato appesantiva la gestione, dall’altro facilitava i controlli sulla tenuta degli
equilibri del pareggio di bilancio durante l’anno. Dal 2018 tale obbligo viene meno con l’entrata in
vigore dell’articolo 1, comma 785, della legge 27 dicembre 2017 n. 205 (mentre rimane per quanto
riguarda l’approvazione del bilancio preventivo)
Ciò non significa che gli enti possono ignorare le ricadute sul saldo delle variazioni di bilancio ma,
piuttosto, che tali verifiche dovranno essere svolte autonomamente da ogni singolo ente, secondo
le regole previste all’interno del regolamento di contabilità, nel rispetto dell’articolo 147 quinques
del Tuel che impone il controllo sugli equilibri finanziari.
Esclusione delle quote di accantonamento
Altra norma di favore, seppur limitata, introdotta dal comma 785 è l’esclusione totale delle quote
di accantonamento al fondo crediti da poter escludere dalle spese finali nel prospetto allegato al
bilancio preventivo. Dal 2018, infatti, non saranno escluse solo le quote di accantonamento
finanziate da entrate finali, ma anche quelle finanziate da avanzo di amministrazione svincolato a
seguito dell’approvazione del rendiconto.
Ma quali quote di avanzo potrebbero essere utilizzate già in sede di bilancio? Le norme prevedono
che, in sede preventiva, sia possibile applicare solo l’avanzo vincolato o accantonato, non
prevedendo quindi alcuna possibilità per quelle relative all’avanzo libero, le uniche che
potrebbero essere poste a finanziamento del Fondo crediti dubbia esigibilità (limitatamente agli
importi svincolati dal precedente accantonamento al fondo crediti), nel rispetto dell’articolo 187,
comma 2, del Tuel.
La norma è stata introdotta nel rispetto della regola per cui non sono consentite esclusioni di
entrate o di spese diverse da quelle previste dalla legge, in quanto ogni decisione richiede
l’individuazione delle risorse compensative necessarie a sostenerla, a salvaguardia degli equilibri
di finanza pubblica.
In attesa di una modifica sugli avanzi di amministrazione
Le novità recate dalla legge di bilancio 2018 vengono ben accolte dagli enti locali, i quali
continuano però a sperare in una modifica normativa che consenta l’inserimento degli avanzi di
amministrazione tra le entrate finali rilevanti ai fini del pareggio di bilancio. Ciò in seguito alla
sentenza della Corte costituzionale n. 247/2017, che ha acceso i riflettori tra il bilanciamento degli
obiettivi di finanza pubblica e la realizzazione dei programmi di investimento finanziati
dall’avanzo di amministrazione o dal fondo pluriennale vincolato.
Nel caso in cui, però, anche gli avanzi dovessero essere inseriti tra le entrate finali l’ente locale
registrerebbe un vantaggio, in quanto l’entrata sarebbe inserita per ben due volte nell’equilibrio di
pareggio di bilancio: una prima volta in sede di accertamento e una seconda volta in sede di
applicazione dell’avanzo di amministrazione.
Ciò che occorrerebbe, in realtà, è un allineamento tra i diversi tempi di registrazione ai fini del
pareggio di bilancio: quello dell’entrata e quello del suo effettivo utilizzo.
Fonte: Il Sole 24 Ore
di Daniela Ghiandoni e Elena Masini