È diffusa tra gli enti locali la convinzione che entro il 31 dicembre corra l’obbligo di approvare con
delibera della giunta comunale il perimetro di consolidamento ai fini dell’approvazione del
bilancio consolidato relativo all’esercizio 2017, prevista entro il prossimo 30 settembre 2018. Ma
è proprio così?
Il perimetro di consolidamento
Il Dm 11 agosto 2017 ha ampiamente rivisto il principio contabile applicato all’allegato 4/4 al Dlgs
118/2011, intervenendo in particolare sulla definizione delle società partecipate e delineando con
maggiore selettività i casi di irrilevanza, per ampliare il novero dei soggetti per i quali dovrà
essere attivato il processo di consolidamento dei conti. Questo decreto, tuttavia, non è
intervenuto sui tempi previsti per l’approvazione dei due elenchi: l’elenco del Gruppo
amministrazione pubblica e il perimetro di consolidamento. Dalla lettura del principio emerge
solamente che questi elenchi devono essere approvati prendendo come riferimento le
partecipazioni possedute alla data del 31 dicembre dell’esercizio di riferimento.
Il calendario
In sostanza quindi, se l’ente dismette una partecipazione negli ultimi giorni dell’anno, questa
partecipazione non viene presa in considerazione ai fini del consolidato, in quanto ciò che rileva è
la fotografia al 31 dicembre dell’esercizio. È per questo motivo che la ricognizione degli organismi,
enti strumentali e società partecipate ai fini della definizione del perimetro di consolidamento,
dovendo assumere la situazione a quella data certa, viene generalmente effettuata a esercizio
scaduto, in un arco temporale che si apre a gennaio e si chiude con l’approvazione del rendiconto
dell’esercizio (ovvero entro il 30 aprile). Con questa delibera, infatti, gli enti devono dichiarare
l’eventuale assenza dell’obbligo di approvare il bilancio consolidato e dare apposita evidenza a
tale circostanza separatamente da quella del rendiconto. Ne deriva quindi che l’unica scadenza
che si ricava dal principio per l’approvazione del perimetro di consolidamento è proprio quella del
30 aprile, per i motivi appena detti. A ben vedere tuttavia si tratta di un termine (ordinatorio e
non perentorio) difficile da rispettare per un motivo molto semplice. La verifica della soglia di
irrilevanza deve essere disposta sui dati di bilancio dell’esercizio a cui è riferito il consolidato, dati
che vengono messi a disposizione da parte delle società ad anno avanzato, ben oltre il termine del
30 aprile. Che fare allora? In queste circostanze l’unica soluzione è quella di assumere gli ultimi
dati di bilancio disponibili, salvo poi effettuare un ultimo aggiornamento del perimetro in
concomitanza con la predisposizione del consolidato, una volta che saranno trasmessi i dati
aggiornati.
I dati del bilancio
Non va però taciuto il fatto che l’individuazione dei soggetti da consolidare a esercizio oramai
concluso non risulti funzionale a garantire un corretto processo di consolidamento. Per assicurare
bilanci quanto più possibile omogenei nei criteri di valutazione e coincidenti nelle poste da
eliminare o elidere è fondamentale che le società e gli enti conoscano con congruo anticipo la loro
inclusione nel perimetro di consolidamento, all’inizio dell’esercizio di riferimento. Solo in questo
modo potranno essere adottati tutti quegli accorgimenti contabili, richiamati anche nelle direttive
che l’ente capogruppo è chiamato a fornire, indispensabili affinché il consolidamento rappresenti
effettivamente i risultati del gruppo. È per questo che l’ordinamento prevede che già nel
Documento unico di programmazione l’ente individui i soggetti per i quali dovrà essere approvato
il bilancio consolidato.
Delibere e termini
Per concludere, quindi, gli elenchi del Gruppo amministrazione pubblica (Gap) e del perimetro di
consolidamento dovranno essere oggetto di una pluralità di delibere adottate dall’organo
esecutivo in tempi e con finalità diverse. Ovvero:
a inizio anno (ovvero in sede di Dup): la delibera di approvazione “provvisoria” degli elenchi ha
lo scopo di individuare preventivamente i soggetti per i quali dovrà essere disposto il
consolidamento, così da renderli partecipi di tale circostanza e fornire loro le opportune direttive,
che saranno contenute nella delibera stessa;
a esercizio concluso (e non oltre il termine di approvazione del rendiconto) dovrà essere
approvata la delibera con gli elenchi definitivi del Gap e del perimetro di consolidamento riferiti
alla data del 31 dicembre dell’esercizio e, nel caso in cui l’elenco dovesse modificarsi rispetto a
quello inserito nel Dup, lo stesso dovrà essere comunicato a tutti i componenti. Gli elenchi
definitivi dovranno essere poi inseriti nella nota integrativa al bilancio consolidato. L’eventuale
assenza di bilanci da consolidare dovrà essere dichiarata formalmente nella delibera del
rendiconto ed essere pubblicizzata a parte;
in concomitanza con la predisposizione del bilancio consolidato: qualora entro il termine di
approvazione del rendiconto non fossero ancora disponibili i bilanci dell’esercizio di riferimento,
la verifica della soglia di irrilevanza dovrà essere nuovamente attivata sui dati definitivi, con esiti
che potrebbero anche portare a conclusioni diverse da quelle precedentemente assunte. In questo
caso sarà sufficiente indicarlo nella nota integrativa.
Fonte: Il Sole 24 Ore
di Daniela Ghiandoni e Elena Masini