A ridosso del termine di scadenza – anche se prorogato a lunedì 22 perchè il termine ordinario del
20 gennaio cadeva di sabato – per la richiesta di spazi nell’ambito del patto nazionale verticale,
sono tanti i dubbi che assillano gli enti e, soprattutto, i responsabili dei servizi finanziari attorno a
un meccanismo tanto prezioso quanto complesso da governare. Come quantificare gli spazi da
richiedere? Come dimostrare l’insufficienza di spazi propri?
Come quantificare gli spazi da richiedere
Innanzitutto è necessario calcolare il saldo strutturale di cui dispone ogni ente, che è dato dalla
somma del Titolo IV spesa (rimborso quota capitale mutui), del fondo crediti di dubbia esigibilità
e altri accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione, dell’eventuale
disavanzo di amministrazione, al netto del contributo compensativo Imu-Tasi e degli effetti dei
patti di solidarietà degli esercizi 2016-2017. Questo margine deve essere innanzitutto riservato, in
via prioritaria, alle quote di avanzo accantonato e vincolato da destinarsi a spesa corrente che
l’ente prevede o ha necessità di applicare al bilancio di previsione e che non possono essere
coperte dagli spazi del patto nazionale verticale. L’eventuale quota residua potrà coprire
investimenti già avviati in precedenza e finanziati da mutuo, i cui impegni saranno esigibili sul
2018, o nuovi investimenti da finanziarsi attraverso avanzo di amministrazione o la contrazione
di nuovi mutui. Mentre per i primi (investimenti finanziati da avanzo) sarà sufficiente che entro il
31 dicembre dell’esercizio vengano attivate le procedure di gara per costituire il Fondo
pluriennale vinccolato e utilizzare gli spazi, per le spese finanziate da mutuo sarà fondamentale la
redazione di un cronoprogramma attendibile che, tenuto conto dei tempi di acquisizione della
provvista finanziaria, della progettazione e dell’avvio/espletamento delle procedure di gara,
individui in maniera attendibile l’ammontare delle obbligazioni giuridiche (Sal) che diventeranno
esigibili entro l’esercizio. Solo questi impegni graveranno sul pareggio e quindi necessiteranno,
eventualmente, di spazi. La differenza negativa tra gli spazi strutturali a disposizione e le spese da
finanziarsi tramite avanzo/mutui (nei termini sopra indicati) rappresenta l’ammontare degli spazi
da richiedere in una delle tre diverse linee di intervento (edilizia scolastica, impiantistica sportiva,
altri investimenti).
Divieto di richiedere spazi se già se ne dispone
La questione, apparentemente semplice, si complica leggendo il comma 486 della legge 232/2016
il quale prevede che «gli enti locali non possono richiedere spazi finanziari qualora le operazioni
di investimento, realizzate con il ricorso all’indebitamento e all’utilizzo dei risultati di
amministrazione degli esercizi precedenti, possano essere effettuate nel rispetto del proprio saldo». Il vincolo, corretto nella sostanza, presenta notevoli difficoltà sotto il profilo applicativo.
Per chi non ha ancora approvato il bilancio di previsione è opportuno, nell’ambito della delibera
di giunta che approva l’ammontare degli spazi da richiedere, indicare come l’amministrazione
intende utilizzare il proprio margine strutturale e, conseguentemente, quantificare gli spazi
necessari. Per chi ha già approvato il bilancio di previsione o ha comunque adottato lo schema in
giunta, si potrà fare riferimento al prospetto di coerenza del bilancio con i vincoli di finanza
pubblica, il quale dovrebbe riportare un saldo prossimo allo zero o comune insufficiente per
accogliere tutti gli investimenti che l’ente ha intenzione di avviare. Cosa succede tuttavia se l’ente
ha mantenuto un margine non utilizzato perché, ad esempio, ritiene che questo spazio servirà in
corso d’anno per finanziare i rinnovi contrattuali o un debito fuori bilancio? O se, ancora, ha già
inserito in bilancio le spese per cui intende richiedere gli spazi perché intende modificare la fonte
di finanziamento una volta che sarà approvato il rendiconto ovvero inserire altre opere non
previste inizialmente? È possibile presentare ugualmente la richiesta?
Riteniamo che la risposta sia affermativa e che l’ente possa richiedere spazi in quanto:
in sede di richiesta gli enti non devono comunicare l’ammontare dei margini strutturali e di
come l’ente intende utilizzarli. Considerato poi che i dati previsionali del monitoraggio sul
pareggio verranno inviati ad anno inoltrato, di fatto la Ragioneria dello Stato non dispone, né al
momento della richiesta né al momento dell’attribuzione degli spazi, di strumenti di controllo del
rispetto della condizione di cui al comma 486;
per il patto nazionale verticale 2017 non sono stato previsti controlli in fase consuntiva da parte
della RgS sul rispetto del comma 486 né forme di recupero degli spazi concessi qualora l’ente
abbia disatteso tale condizione. Resta quindi esclusivamente in capo all’ente, che se ne assume
tutte le responsabilità, la valutazione circa il rispetto di questa condizione. È evidente tuttavia che
se dovessero emergere, in sede di certificazione finale e attraverso l’incrocio con i dati della Banca
dati delle amministrazioni pubbliche, dei comportamenti non coerenti da parte degli enti,
associati a dei saldi utili in eccesso rispetto all’obiettivo, sicuramente verranno attivati per il
futuro controlli su questo aspetto, con connesse misure «sanzionatorie».
Ciò premesso, qualora l’ente non riesca, in sede di bilancio (o perché il bilancio non è approvato),
a dimostrare l’utilizzo integrale dei propri spazi (e quindi presenti un saldo utile non utilizzato) e
ciononostante abbia intenzione di presentare richiesta di spazi del patto nazionale verticale,
riteniamo che il comma 486 possa considerarsi rispettato se le quote vincolate e accantonate del
risultato di amministrazione (al netto del Fondo crediti di dubbia esigibilità) da destinare a spesa
corrente siano pari o superiori al saldo obiettivo, a prescindere che le stesse risultino o meno
applicate al bilancio di previsione. Le quote accantonate e vincolate di avanzo di amministrazione
destinato a spese in conto capitale devono esser detratte dai propri margini strutturali solamente
se riferite a tipologie per le quali non è possibile presentare richiesta di spazi. In ogni caso si
consiglia, una volta ottenuti gli spazi, di apportare al bilancio di previsione le variazioni
necessarie a garantire, in fase programmatica, il rispetto del comma 486, mantenendo un saldo
obiettivo prossimo allo zero. Resta inteso che questo obbligo riguarda solamente gli spazi
strutturali di cui l’ente dispone in sede di bilancio di previsione e non coinvolge l’eventuale
maggior saldo che si dovesse creare nel corso dell’anno, il quale rimane di utilizzo libero. Pertanto
se a rendiconto dovessero maturare spazi non preventivati (a seguito ad esempio di maggiori
entrate o economie di spesa) tale circostanza non avrà riflessi sugli spazi concessi e non
determinerà ricadute negative per l’ente.
Fonte: Il Sole 24 Ore
di Daniela Ghiandoni e Elena Masini