RC Così si allargano le chance per il riaccertamento parziale dei residui

In attesa della verifica generale sull’esigibilità dei residui attivi e passivi finalizzata all’approvazione del rendiconto, da approvare con unica deliberazione della giunta comunale, il punto 9.1 del principio contabile della contabilità finanziaria (allegato 4/2 al Dlgs 118/2011) prevede la possibilità di procedere a un riaccertamento parziale degli stessi. Quando è possibile ricorrere a questo istituto e a che condizioni?

Incassi e pagamenti

Fino allo scorso anno il riaccertamento parziale dei residui era utilizzabile unicamente per pagare/incassare obbligazioni giuridiche imputate all’esercizio precedente e non esigibili al 31 dicembre. Il principio della competenza potenziata infatti, nel dare rilievo alla scadenza delle obbligazioni intesa come maturazione del diritto ad ottenere il pagamento, vieta di mantenere a residuo somme per le quali, entro l’esercizio, non sia stata eseguita la prestazione, fornitura, lavoro o per le quali non sia venuto a scadere il diritto di credito. Conseguentemente è vietato anche procedere al relativo pagamento o incasso qualora l’impegno o l’accertamento sia stato imputato sull’esercizio 2017 ma, a una successiva verifica, entro il 31 dicembre non siano maturate le condizioni che rendono esigibile tale obbligazione. Va ricordato che solamente in occasione del riaccertamento straordinario dei residui effettuato nel 2015 gli enti erano autorizzati a pagare o incassare a residuo senza alcun riguardo per la scadenza dell’obbligazione. Dal rendiconto 2015 in poi tale attività è vietata e gli uffici, prima di incassare o pagare a residuo, devono farsi carico di accertare che l’obbligazione sia effettivamente scaduta al 31 dicembre. In caso contrario dovrà essere prima disposta la reimputazione parziale del residuo, da effettuarsi con determinazione del responsabile del servizio finanziario, previa acquisizione del parere dell’organo di revisione economico-finanziaria.

Gli impegni

Questa disposizione rappresenta un elemento di novità introdotto dal Dm 11 agosto 2017, che ha modificato il punto 9.1 del principio estendendo il ricorso al riaccertamento parziale dei residui anche alla necessità di garantire la «tempestiva registrazione di impegni di spesa correlati ad entrate vincolate accertate nell’esercizio precedente da reimputare in considerazione dell’esigibilità riguardanti contributi a rendicontazione e operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l’andamento della correlata spesa». Si tratta di due situazioni ben circoscritte su cui già si era soffermata l’attenzione del legislatore, che ha consentito, attraverso la modifica all’articolo 175, comma 5-quater, del Tuel, di poter effettuare variazioni di esigibilità sino al 31 dicembre. La modifica è stata generata dall’esigenza di garantire la copertura finanziaria ai provvedimenti amministrativi o atti negoziali avviati nel precedente esercizio, da adottarsi nelle more del riaccertamento ordinario, quali l’aggiudicazione definitiva, la sottoscrizione di contratti di affidamento eccetera.

Gli altri casi

La mancanza di cronoprogrammi, i vincoli informatici, la scarsa considerazione delle regole della competenza potenziata o anche la necessità di snellimento delle pratiche burocratiche fanno sì che ancora oggi la gestione degli impegni segua le logiche della competenza pura. Anche per questi motivi una situazione assai frequente che si riscontra negli enti è quella delle prenotazioni di impegno dei quadri economici di spesa per la realizzazione delle opere pubbliche provvisoriamente imputate tutte nell’esercizio di competenza a seguito dell’avvio delle procedure di gara o dell’assunzione di un impegno giuridicamente perfezionato diverso dalla progettazione, finanziate con risorse proprie dell’ente o con mutui tradizionali. Su tali prenotazioni gli uffici tecnici oggi si trovano a dover perfezionare gli impegni a seguito, ad esempio, dell’aggiudicazione della gara. Che fare se l’impegno (o la prenotazione originaria) è stato imputato nell’esercizio precedente (2017)? Come poter attestare la copertura finanziaria della spesa? In questi casi il ricorso al riaccertamento parziale dei residui è possibile solo se esiste la necessità di pagare o se esistono impegni correlati a contributi a rendicontazione o mutui esigibili in relazione all’andamento della spesa. Per tutte le atre spese la deroga non è applicabile e occorrerà attendere la formalizzazione del riaccertamento ordinario che dovrà essere disposto con un unico atto. Ciononostante, una soluzione «di necessità» finalizzata ad evitare la paralisi gestionale (nelle more del riaccertamento ordinario dei residui e di una più puntuale definizione delle nuove regole contabili) è quella di dare copertura finanziaria richiamando temporaneamente l’impegno (o la prenotazione) già imputati sull’esercizio 2017. Nella determina si dovrà specificare che tale imputazione assume carattere provvisorio in attesa della reimputazione formale dell’impegno che sarà effettuato in sede di riaccertamento ordinario. Su tale impegno, ovviamente, non potranno essere emessi mandati di pagamento fino all’approvazione del riaccertamento. Il provvedimento di riaccertamento parziale dei residui è posto in capo al responsabile del servizio finanziario, il quale potrà sottoscriverlo solo previa acquisizione del parere dell’organo di revisione. Il provvedimento dovrà essere poi richiamato nell’atto dell’organo esecutivo di approvazione del riaccertamento ordinario.

 

Fonte: Il Sole 24 Ore

di Daniela Ghiandoni ed Elena Masini