La regolare ripresa dell’attività di incasso e pagamento da parte degli enti locali presuppone la comunicazione al tesoriere comunale dei residui attivi e passivi al 1° gennaio 2018. Sul lato della spesa i residui passivi costituiscono, infatti, il limite per i pagamenti in conto residui, fatta eccezione per le partite di giro e l’anticipazione di tesoreria mentre, per quanto riguarda le entrate, gli stanziamenti non hanno carattere autorizzatorio ed è possibile incassare anche in assenza di previsione, a esclusione dei mutui.
In attesa del rendiconto
Prima dell’armonizzazione, il bilancio di previsione non contemplava le previsioni di cassa per cui la trasmissione al tesoriere dei residui avveniva per il tramite di un elenco separato, aggiornato in caso di necessità. Dal 2016, tuttavia, con l’adozione del nuovo schema di bilancio in base al Dlgs 118/2011, i residui entrano a far parte del più importante documento di programmazione finanziario, con lo scopo di assicurare continuità gestionale e rendere attendibili le previsioni di cassa. Fino a quando il rendiconto dell’esercizio precedente non sarà approvato, i residui iscritti nel bilancio di previsione assumono carattere provvisorio e gli enti possono trovarsi nella necessità di procedere al loro aggiornamento, qualora le loro risultanze dovessero rivelarsi sottostimate rispetto alla reale consistenza, a seguito delle modifiche intervenute successivamente alla stesura del bilancio. Si pensi, ad esempio: • agli enti che hanno approvato tale documento a dicembre in consiglio comunale (o anche solo lo schema in giunta) e che, successivamente a tale data, hanno continuato ad assumere impegni divenuti poi residui non considerati nel bilancio; • ai casi di annullamento di mandati emessi a fine esercizio per problemi di tesoreria, che portano alla riattivazione del residuo che dovrà essere pagato nel nuovo esercizi; • alle variazioni di esigibilità necessarie per anticipare al 2017 l’esigibilità di una spesa inizialmente imputata nell’anno 2018, come da cronoprogramma. In tutti questi casi, qualora il pertinente programma di spesa del bilancio non contenga l’importo dei residui su cui l’ente deve disporre i mandati, si rende necessario procedere ad un loro aggiornamento, così da consentire la regolare esecuzione dei pagamenti.
L’aggiornamento
Ma come deve avvenire questo aggiornamento? Quale atto è necessario adottare? L’articolo 227, comma 6, del Tuel prevede unicamente che dopo l’approvazione del rendiconto la giunta provveda ad aggiornare i residui iscritti nel bilancio e gli stanziamenti di cassa, unitamente al fondo pluriennale vincolato e al fondo di cassa. Del tutto assente è invece la disciplina, nell’ambito dell’articolo 175 del Tuel, che indichi come effettuare la variazione sui residui, variazioni che possono risultare quanto mai necessarie alla luce degli eventi gestionali sopravvenuti. Indicazioni utili vengono dal verbale della Commissione Arconet del 22 febbraio 2017, ai quali gli enti potranno fare riferimento per orientare la loro attività. La Commissione precisa innanzitutto che l’aggiornamento dei residui iscritti nel bilancio di previsione non presenta carattere discrezionale in quanto non è il risultato di una decisione del Consiglio, ma l’effetto delle precedenti decisioni e della gestione degli esercizi precedenti. L’aggiornamento, quindi, non si sostanzia in una vera e propria variazione di bilancio e anche per questo motivo non è prevista nell’ambito della disciplina dell’articolo 175 del Tuel. Per colmare il vuoto normativo, secondo Arconet, gli enti possono disciplinare nel proprio regolamento di contabilità le competenze in ordine a questo aspetto. In assenza di disciplina la variazione dei residui nel bilancio può essere disposta: a) con deliberazione della giunta comunale, qualora alla variazione dei residui sia correlata anche una variazione di cassa; b) con determinazione del responsabile finanziario, qualora vi sia l’esigenza di variare unicamente i residui, senza modificare le previsioni di cassa. Per semplificare la gestione dell’ente e del tesoriere, appare opportuno che l’aggiornamento coinvolga unicamente i residui passivi, per i quali vi è necessità di pagare e non tutti i residui attivi e passivi, per i quali si potrà attendere il rendiconto.
Enti in esercizio provvisorio
Resta inteso che l’ente dovrà trasmettere alla banca le variazioni utilizzando il prospetto allegato 8/1 al Dlgs 118/2011, il quale rappresenta l’unico strumento di dialogo con l’istituto tesoriere, che non può accettare documenti diversi, quali semplici elenchi o comunicazioni. Solamente gli enti in esercizio provvisorio possono limitarsi a trasmettere al tesoriere l’elenco aggiornato dei residui, non essendo ancora approvato il nuovo bilancio. Questa trasmissione si rende quanto mai necessaria, alla luce dell’avvio del nuovo sistema “Siope plus” che, per gli enti con popolazione superiore ai 60.000 abitanti, debutterà in via sperimentale già dal mese di febbraio 2018.
Fonte: Il Sole 24 Ore
di Daniela Ghiandoni ed Elena Masini