OP Bonus investimenti: contributi diretti se l’opera è nel Dup

Dopo il via libera di venerdì scorso al decreto dell’Economia con l’attribuzione dei 900 milioni di spazi finanziari del Patto nazionale verticale, la prossima data chiave per i meccanismi pro-investimenti messi in campo dalla manovra è il 20 febbraio. Entro quel giorno, i Comuni che non hanno avanzi da liberare dovranno presentare la richiesta per i contributi previsti dai commi 853 e seguenti della legge 205/2017, per le opere di messa in sicurezza degli edifici e del territorio. Le richieste, che saranno soddisfatte dando priorità agli enti che presentano la minore incidenza del risultato di amministrazione (al netto dei fondi accantonati) sulle entrate finali, possono riguardare esclusivamente opere per le quali l’ente disponga di un Cup valido e correttamente attribuito, inserite in uno strumento programmatorio, non beneficiarie del bando periferie (comma 974 della legge 208/2015). I contributi, poi, non possono andare ovviamente a opere integralmente finanziate da altri soggetti. L’ente, inoltre, dovrà essere in regola con l’invio dei dati inerenti il rendiconto di gestione 2016 alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (Bdap). L’aspetto più problematico per gli enti locali è il requisito dell’inserimento dell’opera in uno strumento programmatorio. Come deve essere intesa questa condizione? A quale strumento si deve fare riferimento? Per gli enti locali la risposta deve partire dal principio contabile allegato n. 4/1 che individua nel Dup il documento principe della programmazione, che incorpora tutti gli altri strumenti di programmazione “settoriale” come il piano triennale delle opere pubbliche. Nel Duo l’ente deve inserire anche i contenuti di eventuali accordi di programma o patti territoriali. La coerenza interna di questi documenti rappresenta un requisito di legittimità, incluso il bilancio di previsione. Difficil quindi immaginare un’opera che risulti inserita nel Dup ma non nel programma triennale o che sia inserita nel bilancio ma non nel Dup e nel piano dei lavori pubblici (fatta eccezione per le opere inferiori a 100mila euro o quelle oggetto di richiesta di spazi finanziari del Patto nazionale verticale). Ovviamente l’inserimento delle opere per le quali si richiede il contributo presuppone che l’ente abbia già individuato la fonte di finanziamento, che non può però essere rappresentate da questo contributo perché non presenta la necessaria attendibilità. Non è superfluo precisare che lo strumento di programmazione deve essere approvato dal consiglio comunale. Questo confligge con la proroga del termine di approvazione del bilancio 2018 al 31 marzo, che impedisce una tempestiva gestione delle risorse. Anche in assenza di bilancio approvato definitivamente, gli enti dovrebbero almeno aver deliberato in consiglio il Dup (comprensivo del piano delle opere pubbliche 2018-2020) in cui risulta inserito l’investimento. D’altro canto l’inserimento dell’investimento negli strumenti di programmazione fornisce maggiori garanzie della sua concreta realizzabilità nei tempi – molto stringenti – previsti dalla legge di bilancio. Entro settembre infatti gli enti devono aver appaltato le opere ammesse a contributo.

 

Fonte: Il Sole 24 Ore

di Daniela Ghiandoni ed Elena Masini