Gli istituti bancari che gestiscono le tesorerie degli enti locali tirano un respiro di sollievo dopo la modifica introdotta dal legislatore con la legge di bilancio 2018: l’anticipazione di cassa negli enti dissestati viene sottratta alla gestione dei liquidatori. L’articolo 1, comma 878, ha infatti apportato una importante modifica all’articolo 255, comma 10, del Tuel disponendo che le eventuali anticipazioni di tesoreria non rimborsate non saranno più soggette alla gestione dell’organo straordinario di liquidazione (Osl) degli enti locali in dissesto.
L’organo straordinario di liquidazione
Ricordiamo che l’organo straordinario, in virtù delle disposizioni contenute nel capo III del titolo VIII del Tuel (articoli 252-258), possiede competenze limitate temporalmente, in quanto riferibili a fatti e atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente quello dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. Unica eccezione a questa competenza generale è quella prevista dall’articolo 255, comma 10, a norma del quale era attribuita all’ente «l’amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese, nonché l’amministrazione dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento di cui all’articolo 206». In questa norma è stata aggiunta la frase «delle anticipazioni di tesoreria di cui all’articolo 222 del TUEL» che ha comportato l’esclusione.
Vecchio e nuovo a confronto
Negli anni passati, da quella norma conseguiva il fatto che il debito relativo al mancato rimborso dell’anticipazione di tesoreria non potesse essere considerato tra i residui passivi finanziati da fondi a gestione vincolata e, parimenti, i debiti rappresentati dall’anticipazione non potevano essere considerati residui relativi a mutui già attivati per investimenti, non avendo essi natura di indebitamento, come espressamente previsto dall’articolo 3, comma 17 della legge 350/2003 e non essendo finalizzata al finanziamento di alcuna specifica spesa ma solo al superamento di momentanee esigenze di liquidità. Pertanto, non rientrando in alcuna delle fattispecie debitorie attribuibili all’ente, i debiti in questione rientravano nella ordinaria competenza dell’Osl con il conseguente inserimento nella massa passiva, individuabile in base all’articolo 254 del Tuel. Già all’atto della predisposizione della legge di bilancio 2017, infatti, era stato proposto un emendamento Anci (comma 508) nel tentativo di riformulare questa normativa introducendo una importante tutela nei confronti del soggetto concedente le anticipazioni di tesoreria, anche alla luce del fatto che questi, in base all’articolo 222 del Tuel, sarebbe obbligato a erogare liquidità su mera richiesta dell’ente. La nuova articolazione dell’articolo 255 del Tuel ora si auspica possa svolgere la duplice funzione di tranquillizzare gli istituti bancari nell’entrare nella gestione del servizio e di contenimento dei costi sugli interessi passivi posti a carico dei fruitori dei servizi di tesoreria. Non solo. L’anticipazione di cassa sarà salvaguardata da ogni azione cautelare o esecutiva posta in essere da eventuali creditori, assicurando così la necessaria liquidità agli enti in dissesto.
Fonte: Il Sole 24 Ore
di Daniela Ghiandoni ed Elena Masini