L’obbligo di redigere una progettazione di primo livello più articolata e costosa rispetto al passato (in applicazione degli articoli 21 e 23 del Codice degli appalti) porta con sé il rischio per gli enti locali di non poter accedere ai finanziamenti destinati all’opera pubblica per mancanza di fondi propri, indispensabili per finanziare la prima fase di programmazione. La cresciuta onerosità della progettazione, propedeutica all’inserimento dell’opera nel Dup e nel bilancio preventivo, sta stimolando il ricorso a varie forme di indebitamento, spesso necessarie per garantire l’accesso a eventuali contributi statali o europei sull’opera da realizzare. Ma quali sono le possibilità offerte dal panorama dei finanziamenti onerosi agli enti che hanno necessità di ricorrere all’indebitamento per finanziare le spese del primo livello di progettazione, qualificabili quali immobilizzazioni immateriali (articolo 3, comma 18, lettera d) della legge 350/2003)?
Gli strumenti
Tra le probabili casistiche di finanziamento se ne possono annoverare anzitutto due: • mutuo per spese di progettazione finalizzate alla realizzazione di un’opera pubblica. In questo caso il finanziamento viene concesso anche per le sole spese di progettazione di primo livello, a condizione che siano finalizzate alla realizzazione di un’opera pubblica; • fondo rotativo per la progettualità («Frp» disciplinato dallacircolare 1250/2003 della Cassa depositi e prestiti), da rimborsare entro 60 giorni dalla definizione della provvista necessaria a finanziare l’opera pubblica o entro tre anni dalla prima erogazione, nel caso in cui la provvista non sia stata perfezionata o sia comunque venuta meno la volontà di realizzare l’opera. Se non si provvede al rimborso, il ministero dell’Interno tratterrà una quota di contributo statale;
Fonte: Il Sole 24 Ore
di Daniela Ghiandoni ed Elena Masini