A una terza tipologia di finanziamenti è possibile accedere solo se si è già in possesso del progetto definitivo o esecutivo dell’opera. Si tratta in primo luogo dell’investimento con fondi europei. È un prestito flessibile concesso dalla Cdp – già oggetto di approfondimento da parte della Commissione Arconet nella seduta del 1^ febbraio 2017 e inserito negli esempi 9/a e 9/b nel punto del principio contabile n. 4/2 – che deve essere rimborsato anticipatamente, senza oneri aggiuntivi, a seguito dell’effettivo incasso dei fondi europei. Se il prestito è concesso prima dell’assegnazione dei contributi Ue, dopo l’assegnazione l’ente deve subito impegnare le spese per il rimborso anticipato, imputandole agli esercizi in cui è prevista la riscossione del contributo, e cancellare gli impegni relativi all’ammortamento ordinario. Il percorso è inverso se il prestito è concesso dopo l’assegnazione dei contributi Ue. Se poi il contributo europeo sarà inferiore alla quota di spesa realizzata, per la quota del prestito non rimborsata anticipatamente dovranno essere registrati gli impegni relativi agli interessi e alla quota capitale, secondo il piano di ammortamento ordinario previsto dal contratto; C’è poi l’attuazione del programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana o la sicurezza delle periferie. Questa seconda casistica è relativa ai progetti individuati con il Dpcm del 6 dicembre 2016. Il prestito dovrà essere rimborsato anticipatamente al momento dell’incasso del finanziamento statale, senza alcun onere aggiuntivo a carico degli enti. In caso di revoca delle risorse statali, il prestito resterà in essere. La durata massima del pre-ammortamento è fissata al 31 dicembre 2022. Gli enti potranno accedere a prestiti europei e fondo periferie solo se riusciranno a produrre la documentazione individuata dall’articolo 204, comma 2, lettera e) del Tuel. Questa norma era stata introdotta per i mutui concessi dagli enti finanziatori diversi dalla Cdp, ma in realtà queste regole vengono applicate anche dalla Cassa. Di conseguenza, per l’accesso al credito è necessario che gli enti siano già in possesso della progettazione definitiva o esecutiva, per cui lo strumento non serve per garantire il finanziamento della progettazione di primo livello. La soluzione potrebbe essere quella di finanziare questa spesa con fondi propri e poi operare una sorta di compensazione contabile, una volta che sarà concesso in via definitiva il contributo sul quadro economico dell’opera, comprendente anche le spese progettuali di primo livello.
Fonte: Il Sole 24 Ore
di Daniela Ghiandoni ed Elena Masini