In questi giorni molti enti hanno ricevuto la pec dalla «rgs.spesaoperepubbliche» con cui viene comunicato l’inadempimento agli obblighi di trasmissione delle informazioni alla banca dati delle amministrazioni pubbliche-monitoraggio opere pubbliche previsti dal Dpcm del 21 febbraio 2017 (articolo 2, comma 14 e articolo 4, comma 11). A essere coinvolti sono solamente Comuni e Province beneficiari di spazi finanziari nell’ambito delle intese regionali o nazionali, che devono comunicare sulla piattaforma inerente il monitoraggio delle opere pubbliche gli investimenti finanziati attraverso l’utilizzo degli spazi ottenuti nel 2017. Per gli enti inadempienti, il cui elenco sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale del Mef, le conseguenze non sono di poco conto, se si considera che il comma 508 della legge 232/2016 dispone il divieto di assunzione di personale a tempo indeterminato, compresi i processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvede. In molti casi la comunicazione è arrivata come una doccia fredda, cogliendo di sorpresa le amministrazioni che – dal canto loro – erano convinte di essere in regola, tanto è vero che in alcuni casi sono state disposte anche le assunzioni di personale. Da dove nasce tutta questa confusione?
Le insidie del sistema
A differenza di quanto accade per la trasmissione dei bilanci, in cui è prevista la notifica diretta, in tempo reale, degli esiti della trasmissione, così da mettere in condizione gli enti di sapere se sono in regola o meno con gli obblighi, nel caso del monitoraggio delle opere pubbliche non è così. La piattaforma infatti, pur contemplando un sistema di reportistica interno ancora poco conosciuto, non contempla un sistema di allertamento automatico circa il corretto adempimento degli obblighi di comunicazione delle informazioni sull’utilizzo degli spazi finanziari e sulla coerenza dei dati trasmessi rispetto a quelli comunicati in sede di monitoraggio del pareggio di bilancio. Tanto è vero che molti, in buona fede, hanno disposto assunzioni di personale a tempo indeterminato o proceduto con le stabilizzazioni, mentre scoprono solo ora di non essere a posto. Ma perché? Le cause possono essere ricondotte a casistiche differenti, quali:
• l’aver classificato l’opera con la tipologia spazi finanziari, senza aver compilato anche la scheda del piano dei costi;
• non aver trasmesso affatto le informazioni richieste, perché, ad esempio, le opere sono state chiuse prima dell’implementazione della piattaforma;
• la trasmissione dei dati via batch, disposta per il tramite di portali regionali o gestionali interni, non ha avuto buon esito e non è stata recepita correttamente dalla Bdap.
Una situazione particolare riguarda gli enti che, pur avendo beneficiato di spazi finanziari, non li hanno affatto utilizzati nel 2017 e che, secondo le istruzioni pubblicate, non sembrano tenuti alla trasmissione. Il sistema invece pare che non faccia alcuna distinzione tra gli enti che non hanno inviato i dati in quanto non hanno sfruttato gli spazi e quelli che, avendoli utilizzati, non hanno provveduto alla comunicazione. Anche nel primo caso viene segnalato l’inadempimento, con conseguente obbligo di completare il set informativo prefissato, per superare il blocco assunzionale.
Le conseguenze
La preoccupazione in questa situazione è duplice. Da un lato consolidare gli spazi finanziari ottenuti, evitando la loro revoca a causa della incompletezza dei dati sul monitoraggio opere pubbliche, dall’altro consentire le assunzioni o legittimare quelle già effettuate. Per quanto riguarda il primo aspetto, entro il 30 aprile sarà effettuato il controllo tra il monitoraggio del pareggio di bilancio e quello delle opere pubbliche, con conseguente conferma o meno degli spazi concessi. Per quanto riguarda invece il blocco assunzionale, va evidenziato che la novità dell’adempimento, la complessità di una piattaforma ancora difficile da padroneggiare e un sistema di verifica non intuitivo, rischia di portare gli enti fuori strada. La verifica sull’applicabilità della sanzione può essere disposta da ciascun ente consultando, dal proprio accesso riservato, la Bdap-Mop, al percorso «Controllo e consolidamento dei conti pubblici>Consolidamento dei conti>2.1.1. Analisi consolidamento Operazioni delle amministrazioni pubbliche». Dei numerosi report proposti, quello di interesse è il penultimo (Spazi finanziari 2017 – Verifica comma 508) visualizzabile nella seconda pagina. Solamente se il report indicherà all’ente la non applicazione della sanzione, le assunzioni potranno ottenere il via libera. In caso contrario occorrerà sanare la situazione, prima di procedere.
I dati da comunicare
Gli enti beneficiati degli spazi finanziari hanno l’obbligo – previsto dal Dpcm 21 febbraio 2017, di comunicare, per il tramite della Bdap-Mop, specifiche informazioni inerenti le opere realizzate grazie ai margini di flessibilità del pareggio di bilancio. La comunicazione assolve a una duplice funzione: a) legittimare il peggioramento dell’obiettivo (inteso come maggiore capacità di spesa) nell’ambito del monitoraggio del pareggio di bilancio (a cui è dedicata la sezione 2) e della certificazione finale, di cui è appena uscito il Dm attuativo 12 marzo 2018; b) evitare la sanzione del divieto di assunzioni, prevista appunto dal comma 508 della legge 232/2016. Le informazioni da trasmettere alla banca dati delle pubbliche amministrazioni sono di due tipi:
• nella scheda anagrafica dell’opera, deve essere compilato il campo relativo alla: «Tipologia di spazi finanziari» secondo la seguente classificazione: «Intese regionali – Avanzo, nel caso di investimento finanziato da avanzo di amministrazione; «Intese regionali – Debito», nel caso di ricorso a indebitamento; «Patto nazionale – Avanzo», nel caso di investimento finanziato da avanzo di amministrazione; «Patto nazionale – Debito», nel caso di ricorso a indebitamento;
• nella scheda inerente il Piano dei costi, devono essere inseriti gli importi realizzati e da realizzare per gli anni di interesse. Il sistema effettua un controllo di congruenza verificando che gli spazi acquisiti siano minori o pari agli importi realizzati per gli anni di interesse.
La sola classificazione dell’opera sotto la voce Intese regionali o Patto nazionale non è sufficiente ad assolvere agli obblighi informativi. È necessario, a tal fine, compilare anche la scheda inerente il piano dei costi, attraverso la quale è possibile indicare gli importi dell’opera realizzati (ovvero esigibili) nell’esercizio e quelli che lo saranno negli esercizi successivi. A questo scopo la piattaforma è stata implementata solamente a partire dal mese di settembre 2017, con l’inserimento degli appositi campi sopra indicati, che vengono messi a confronto con quelli inseriti nella sezione 2 del monitoraggio dei vincoli di finanza pubblica. Un aggiornamento sfuggito a molti enti, che ora stanno correndo ai ripari per allinearsi alle richieste ed evitare lo stop alle assunzioni.
di Daniela Ghiandoni ed Elena Masini