Una delle voci più significative che compongono il risultato di amministrazione è costituita dall’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (Fcde), la cui funzione è quella di sterilizzare la spesa limitando l’impiego di risorse alle sole entrate che giungono a riscossione nell’arco temporale di un quinquennio. La corretta quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità è di fondamentale importanza in quanto una sua sottovalutazione può determinare un avanzo oppure un disavanzo di amministrazione mentre, nel caso opposto (fondo crediti superiore alle necessità) si determina un immobilizzo di risorse che non possono essere utilmente impiegate per l’erogazione dei servizi. Il principio contabile delinea in maniera puntuale i criteri di calcolo del fondo che gli enti devono tenere in debita considerazione per il rendiconto dell’esercizio 2017.
Criterio sintetico o semplificato
Fino al 2018 compreso (salvo allungamento del regime transitorio in coerenza con la maggiore gradualità dell’accantonamento a preventivo concessa dalla legge 205/2017) il fondo per rischi perdite su crediti può essere quantificato in base alla somma algebrica delle seguenti voci:
+ Fcde accantonato nel risultato di amministrazione 2016
+ Fcde accantonato nel bilancio di previsione 2017 (si ritiene che questo valore si riferisca al fondo crediti di dubbia esigibilità rapportato ai crediti effettivamente accertati nell’esercizio piuttosto che allo stanziamento definitivo 2017 allocato nella missione 20, programma 02. Può accadere infatti che a rendiconto l’ente accerti maggiori o minori entrate rispetto a quelle previste e pertanto il fondo crediti di dubbia esigibilità deve essere rideterminato di conseguenza;
– utilizzi per cancellazione di crediti inesigibili. A questo proposito la Corte conti Umbria (delibera n. 34/2018/PRSE) ha precisato che la cancellazione di questi crediti giustifichi la riduzione del fondo crediti di dubbia esigibilità solamente in quota proporzionale all’accantonamento disposto.
L’importo così ottenuto, di agevole determinazione ma avulso dal volume di residui attivi conservati in bilancio, è quello che può essere indicato tra i fondi accantonati del risultato di amministrazione. Tuttavia, precisa il principio,questo criterio non deve tradursi in un rinvio agli esercizi futuri dell’accantonamento al fondo crediti.
Criterio analitico o ordinario
In parallelo al criterio sopra indicato, il principio contabile individua anche un altro metodo per il calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità , previsto a regime dal principio contabile, che calcola la capacità di riscossione a residuo dei propri crediti considerando gli incassi in c/residui degli ultimi cinque esercizi (2013-2017) in rapporto ai residui attivi mantenuti al 1° gennaio dell’anno di riferimento. Il complemento a cento di tale media di riscossione rappresenta la percentuale di accantonamento al fondo crediti da applicare al volume dei residui attivi al termine dell’esercizio (31 dicembre 2017). Se ad esempio l’ente negli ultimi cinque anni ha riscosso mediamente il 40% dei residui iniziali, dovrà calcolare il fondo applicando ai residui finali conservati nel conto del bilancio la percentuale del 60%. La media delle riscossioni (individuabile secondo quattro diversi sistemi) può essere calcolata sul singolo capitolo, sulla categoria o sulla tipologia, secondo un grado di analisi scelto discrezionalmente in modo motivato dal responsabile finanziario. Gli enti che adottano tale criterio non possono – in fase di rendiconto – abbattere la percentuale di quantificazione al fondo crediti di dubbia esigibilità utilizzata in occasione della predisposizione del bilancio di previsione 2017, in forza della gradualità introdotta dalla legge 190/2014 e successivamente modificata dalla legge 205/2017 (Corte dei conti Lombardia, con delibera 2017/253/PRSE).
Quale importo scegliere?
Prima di scegliere quale criterio adottare e conseguentemente l’importo del fondo crediti di dubbia esigibilità da esporre nel risultato di amministrazione, l’ente deve effettuare il calcolo con entrambi i metodi sopra illustrati. Non è, infatti, escluso che con il metodo semplificato il fondo crediti risulti superiore a quello che si otterrebbe con il metodo ordinario, in presenza, ad esempio, di un buon andamento delle riscossioni. In tal caso il maggiore importo disponibile può essere svincolato e applicato al bilancio 2018, per finanziare il fondo crediti di dubbia esigibilità di competenza, senza subire penalizzazioni ai fini del pareggio. Qualora, al contrario, il fondo crediti ottenuto con il metodo semplificato risulti inferiore a quello determinato con il metodo ordinario, l’ente potrà mantenere l’importo più basso, con la consapevolezza tuttavia che entro pochi anni la differenza dovrà essere finanziata al fine di evitare un disavanzo ordinario di amministrazione. Sono numerosi gli enti che in queste condizioni ritengono opportuno accantonare a fondo crediti di dubbia esigibilità un importo intermedio tra quello semplificato (più basso) e quello ordinario (più alto), al fine di crearsi gradualmente la scorta di risorse necessarie per arrivare – a regime – ad avere a disposizione l’intero plafond.
di Daniela Ghiandoni ed Elena Masini