PB Nella certificazione del pareggio la verifica incrociata con i dati Bdap

Entro il 30 giugno gli enti locali dovranno ritrasmettere la certificazione rettificativa del pareggio di bilancio 2017 se i dati già comunicati entro il 31 marzo sono diversi da quelli approvati con il rendiconto di gestione (si veda anche Il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 25 giugno). A ricordarlo è una mail inviata in questi giorni «a titolo collaborativo» dalla Ragioneria generale dello Stato a tutti gli enti interessati, nella quale vengono evidenziate anche le incongruenze con i dati trasmessi alla Bdap.

L’obbligo di legge

Il comma 473 della legge 232/2016 prevede la corrispondenza tra i dati contabili rilevanti per il conseguimento del saldo di finanza pubblica e i dati del rendiconto. Per questo, se la certificazione trasmessa entro il 31 marzo presenta evidenze contabili diverse dal rendiconto, gli enti locali devono inviarne una nuova entro il 30 giugno. L’obbligo sussiste sia in caso di miglioramento sia in caso di peggioramento rispetto al proprio saldo obiettivo. A questo scopo, precisa la Ragioneria generale, «l’iter procedurale per l’invio della certificazione è concluso quando la certificazione risulta nello stato di “Inviato e Protocollato” e il sistema web rilascia una ricevuta utile ai fini della verifica del rispetto del termine di invio». Sono soggetti all’obbligo anche gli enti che non hanno approvato il rendiconto; per loro fanno fede le risultanze del preconsuntivo o dello schema approvato dalla giunta trasmessi alla Bdap.

La coerenza con i dati Bdap

La certificazione sul pareggio di bilancio non deve solo coincidere con i dati del rendiconto, ma deve anche essere coerente con i dati trasmessi alla Banca dati delle Pa. È questa la novità prevista dal Dm del 12 marzo 2018 sulla certificazione. A questo proposito la Bdap, con una mail diffusa nei giorni scorsi, ha trasmesso agli enti in excel due report • Il primo mette a confronto i dati gestionali di competenza inseriti sull’applicativo web del pareggio di bilancio, nel modello «MONIT/17» al 31 dicembre 2017 (colonna B) e i dati di competenza delle corrispondenti voci del rendiconto di gestione 2017, inseriti nel conto del bilancio, riepilogo generale delle entrate e delle spese, trasmessi alla Bdap; • il secondo confronta i dati di cassa trasmessi sull’applicativo web del pareggio di bilancio, con la certificazione digitale nel modello «Certif.2017/A» e i dati di cassa delle corrispondenti voci del rendiconto di gestione 2017, Conto del bilancio – Riepilogo generale delle entrate e delle spese, trasmessi alla Bdap. I report sono trasmessi solo in caso di incongruenze nei dati, i cui importi sono riportati nella cella «VS» (Valore Scostamento). Gli enti dovranno rettificare tutte le informazioni che risultano «KO» entro il 30 giugno, variando il prospetto sul monitoraggio al 31 dicembre con l’inserimento dei dati Bdap, prima di inviare la nuova certificazione. 

L’accesso alle premialità

L’invio della certificazione entro i termini perentori del 31 marzo e del 30 giugno (se dovuta) è condizione per l’accesso ai premi previsti dal comma 479 della legge 232/2016, cioè: • distribuzione delle risorse derivanti dall’applicazione delle penali a carico degli enti inadempienti, a favore di coloro che presentano un saldo di cassa finale non negativo; • incremento della capacità assunzionale al 90% della spesa dei cessati dell’esercizio precedente, nel caso in cui l’ente lasci spazi inutilizzati inferiori all’1% delle entrate finali accertate nello stesso esercizio in cui ha rispettato il saldo, a condizione che il rapporto dipendenti/popolazione sia inferiore alla media prevista per gli enti strutturalmente deficitari.

Le rettifiche a partire dal 1° luglio

Decorso il termine del 30 giugno, gli enti locali sono comunque tenuti a inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, solo nel caso in cui rilevino, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all’obiettivo di saldo. Il concetto di “peggioramento” si verifica quando: • in caso di mancato rispetto dell’obiettivo, la nuova certificazione attesta una maggiore differenza fra saldo finanziario conseguito e obiettivo (ad esempio nel caso in cui, a fronte di un obiettivo pari a zero, l’ente accerti ora un saldo effettivo di – 200 a fronte di un saldo comunicato a marzo di – 180); • la nuova certificazione, contrariamente alla precedente, attesti il mancato rispetto del nuovo obiettivo di saldo; • in caso di rispetto dell’obiettivo la nuova certificazione, pur attestando, come la precedente, il rispetto del nuovo obiettivo di saldo, evidenzia una minore differenza tra saldo conseguito e obiettivo assegnato (è il caso di un ente che, anziché un saldo di + 300 certificato a marzo, attesti ora un saldo di soli + 250). La certificazione dovrà essere inviata, anche in esercizi successivi, se la Corte dei conti accerta il mancato rispetto del pareggio in sede di controllo successivo degli atti.

Fonte: Quotidiano Enti Locali & Pa de Il Sole 24 Ore
di Elena Masini e Cristina Muscillo