L’attività di programmazione 2019-2021 degli enti locali sta entrando nel vivo, con l’imminente scadenza del 31 luglio per la presentazione da parte della giunta del documento unico di programmazione al consiglio. Il documento, come noto, deve ora comprendere tutti gli atti di programmazione settoriale, compresa la programmazione delle opere pubbliche e degli acquisti di beni e servizi, tanto che la mancanza di questi atti nel Dup costituisce una grave irregolarità contabile, come evidenziato dalla Corte dei conti Veneto con la deliberazione n. 202/2018/PRSE. Del resto, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo codice non è più operante la scadenza del 15 ottobre per l’adozione del piano. Per la nuova programmazione, infatti, le amministrazioni devono prendere in considerazione il Dm 14/2018 che oltre ad aver profondamente rinnovato gli schemi rispetto a quelli precedentemente in vigore, non ha introdotto termini autonomi per l’approvazione, rinviando ai documenti e al ciclo di pianificazione previsti dai singoli ordinamenti. L’intreccio delle norme contabili e tecniche sta creando caos nelle amministrazioni locali, tanto da indurre l’Anci a emanare una nota di orientamento interpretativa finalizzata a dissipare i principali dubbi (si veda in proposito il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 26 luglio).
Schemi non ancora aggiornati
Uno dei problemi riguarda la mancata disponibilità degli schemi approvati con il Dm 14/2018 (che risale a gennaio) per la redazione del piano delle opere pubbliche e del programma biennale delle forniture e servizi sulle piattaforme degli osservatori regionali del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. Secondo l’articolo 3, comma 3, del decreto, infatti, i soggetti che gestiscono i siti informatici devono mettere a disposizione delle amministrazioni i supporti necessari per la compilazione degli schemi tipo, così da poter assolvere più facilmente anche agli obblighi di pubblicazione. L’attività di aggiornamento è in corso, ma ci vorranno ancora diverse settimane prima che i nuovi modelli siano disponibili online.
Che fare quindi?
Le amministrazioni si trovano di fronte a un bivio. Escludendo l’ipotesi, non percorribile per i motivi sopra detti, di non adottare il piano fino a quando i siti informatici non saranno aggiornati, le possibili soluzioni sono sostanzialmente due:
a) redigere il piano 2019-2021 attraverso le piattaforme degli osservatori regionali con i vecchi schemi del Dm del 2014, assolvendo in questo modo agli obblighi di pubblicazione previsti dall’articolo 21, comma 7, del Codice e dall’articolo 5, comma 5, del Dm 14/2018;
b) redigere il piano 2019-2021 su schede cartacee conformi ai nuovi modelli approvati con il Dm 14/2018, rinviando la pubblicazione sui siti informatizzati degli osservatori regionali nel momento in cui saranno disponibili i nuovi modelli.
La seconda soluzione appare senza dubbio l’unica legittimamente percorribile per due motivi. Innanzitutto perché le modifiche ai contenuti del piano introdotti dal Dm 14/2018 non sono solamente formali, ma assumono carattere sostanziale. Si pensi, ad esempio, alla scheda dedicata alle opere incompiute, ovvero a quella dove devono essere indicati i lavori compresi nel vecchio elenco annuale, non avviati e non riproposti dall’amministrazione, solo per citare due esempi tra le numerose novità introdotte. L’adozione del piano secondo i vecchi schemi rischia, quindi, di inficiare l’intero percorso costringendo gli enti all’integrazione degli atti di programmazione delle schede mancanti prima della loro definitiva approvazione. In secondo luogo, perché la pubblicazione del programma sui siti informatici è obbligatoria per il piano definitivamente approvato e non anche per quello adottato. Ai fini del decorso dei termini legali, infatti (si veda l’articolo 5, comma 5, del Dm 14/2018) la pubblicazione che rileva è solo quella effettuata sul profilo del committente. Successivamente all’approvazione del piano, e quindi al termine dell’iter procedurale che può prevedere la presentazione di eventuali osservazioni, si dovrà procedere alla pubblicazione sul sito informatico dell’Osservatorio regionale, che assolve anche all’obbligo informativo presso il ministero, su schede che, per quella data, dovrebbero essere state aggiornate.