La delibera di assestamento prevista dall’articolo 175, comma 8, del Tuel è un atto obbligatorio,
per espressa previsione normativa e in quanto ritenuta operazione propedeutica alla verifica degli
equilibri. Di conseguenza, l’atto può essere approvato anche successivamente alla scadenza del 31
luglio.
L’attività da sottoporre all’esame del Consiglio comunale, infatti, ha carattere ricognitorio ed è
diretta a individuare eventuali necessità di variazione da apportare agli stanziamenti di bilancio
già approvati in sede previsionale 2018/2020. La delibera, quindi, si compone di due parti:
1) una obbligatoria, relativa all’esame di tutte le poste attive e passive del bilancio, compresi gli
accantonamenti e i fondi di riserva e di cassa;
2) una facoltativa, relativa all’approvazione di eventuali variazioni di bilancio nel caso in cui
vengano riscontrate necessità di modifica agli stanziamenti di entrata o di spesa.
La valutazione degli equilibri finanziari generali
L’operazione non va confusa con la generale facoltà di variazione consentita all’ente sino al
termine perentorio del 30 novembre di ogni anno, ma va inquadrata in un’attività di esame sugli
equilibri di competenza che ben si incardina nella più generale valutazione degli equilibri
finanziari generali.
I due provvedimenti amministrativi relativi all’assestamento e agli equilibri, quindi, si
influenzano a vicenda, anche se il legislatore ha deciso di sanzionare solo la mancata adozione dei
provvedimenti di riequilibrio previsti dall’articolo 193 del Tuel e non anche la manovra di
assestamento, con la procedura di commissariamento dell’organo consiliare prevista dall’articolo
141, comma 2 .
L’analisi del Fondo crediti di dubbia esigibilità
Un esempio di questo collegamento tra i due atti è certamente rappresentato dall’analisi del
Fondo crediti di dubbia esigibilità. Mentre con la delibera sulla salvaguardia degli equilibri l’ente
è tenuto a verificare l’adeguatezza dell’accantonamento già avvenuto in sede di rendiconto, con
l’assestamento viene analizzata la correttezza dello stanziamento in competenza, applicando la
regola prevista dal principio contabile allegato n. 4/2 al Dlgs 118/2011. Nel caso in cui venisse
riscontrata la necessità di dover adeguare il Fcde iscritto nel rendiconto, potrebbero presentarsi
due distinte casistiche:
1) l’incremento del Fondo crediti di dubbia esigibilità viene coperto con quota dell’avanzo libero
disponibile. A tale scopo sarà necessario esplicitare un passaggio all’interno della delibera sulla
salvaguardia degli equilibri, con la quale si prenda atto della rideterminazione del risultato di
amministrazione al 1° gennaio 2018;
2) l’incremento del Fondo crediti di dubbia esigibilità deve essere coperto con un maggiore stanziamento del fondo a competenza, nel caso in cui l’avanzo libero non fosse disponibile o fosse
presente un disavanzo di amministrazione. In questo caso, quindi, la variazione incrementativa
dello stanziamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità dovrà essere inserita tra quelle
sottoposte ad approvazione consiliare. La somma stanziata, poi, confluirà nel risultato di
amministrazione dell’esercizio 2018 e contribuirà così ad incrementare la quota da inserire nel
prospetto finale.