In attesa della emanazione del decreto attuativo dell’articolo 23 del Codice dei contratti che definisca i contenuti dei tre gradi di progettazione e salvo modifiche alla disciplina di riferimento che il nuovo esecutivo nazionale riterrà opportuno introdurre, la nuova programmazione delle opere pubbliche 2019-2021 deve fare i conti con i livelli minimi previsti dall’articolo 21, comma 3, del Dlgs 50/2016.
I livelli minimi di progettazione per l’inserimento di un’opera nel piano
L’articolo 21, comma 3, del Dlgs 50/2016 prevede che, ai fini dell’inserimento di un’opera pubblica nel piano, le amministrazioni debbano approvare un livello minimo di progettazione che consista:
a) nel documento delle alternative progettuali, per i lavori da inserire nel programma triennale;
b) nel progetto di fattibilità tecnica ed economica, per i lavori di importo pari o superiore a un milione di euro, da inserire nell’elenco annuale.
È consentita, in ogni caso, l’omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purchè il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione. In questi documenti (che hanno preso il posto del vecchio studio di fattibilità o progetto preliminare) le amministrazioni devono individuare, tra più soluzioni progettuali, quella che presenta il miglior rapporto costi/benefici, in relazione alle esigenze della collettività da soddisfare. Una prassi molto diffusa sino a oggi tra gli enti era quella di inserire le opere nel programma triennale dei lavori pubblici senza aver prima formalmente approvato lo studio di fattibilità (o il progetto preliminare), studio che molte volte non risultava nemmeno predisposto, nonostante le chiare prescrizioni normative, ovvero predisposto ma non più adeguato alle mutate indicazioni degli amministratori. In altri casi, invece, le spese per affrontare il primo livello di progettazione venivano sostenute senza un preciso atto di indirizzo da parte dell’amministrazione procedente.
Le novità in arrivo
In costanza della normativa sui lavori pubblici, che conferma l’obbligo di predisporre un livello minimo di progettazione ai fini dell’inserimento di un’opera nel piano, in futuro gli enti dovranno prestare più attenzione affinché venga rispettato, anche sotto il profilo amministrativo, l’iter previsto. Chi decide infatti per quali opere avviare la progettazione minima? Come contabilizzare le relative spese? Le modifiche apportate al principio contabile allegato 4/2 in tema di progettazione e di spesa per la realizzazione delle opere pubbliche, che la Commissione Arconet si appresta a licenziare, prevedono che:
a) la spesa concernente il livello minimo di progettazione di interventi di valore stimato superiore a 100.000 euro, deve riguardare sempre interventi specifici che l’ente ha deciso di realizzare in attuazione dei propri documenti di programmazione generale (Dup), prevedendo anche le necessarie forme di finanziamento. Il Dup, quindi, oltre a contenere il programma triennale delle opere pubbliche , dovrà farsi carico di individuare le opere per le quali l’ufficio competente è autorizzato, nel primo anno della programmazione, ad avviare la prima fase di progettazione, sia che essa venga svolta internamente o affidata all’esterno;
b) a seguito della validazione del progetto e dell’inserimento dell’opera nel programma, possono essere inserite in bilancio le necessarie previsioni di spesa con le relative fonti di finanziamento. Richiedere alle amministrazioni di inserire nel Dup le opere per le quali si intende avviare il primo livello di progettazione può sembrare un appesantimento inutile, che va a inserirsi nel già complicato intreccio di adempimenti burocratici da seguire. Nondimeno questa scelta risponde all’esigenza di definire, con sempre maggiore precisione, le opere da avviare nell’ambito di un quadro limitato di risorse, quale «misura di razionalizzazione della spesa» volta a evitare l’approvazione di improbabili «libri dei sogni» e la dispersione di risorse ed energie in opere che non potranno essere realizzate.