RN Obbligo di rendicontazione del 5 per mille dell’Irpef: si conta dalla data di assegnazione convenzionale

Ogni anno i contribuenti italiani, all’atto della presentazione delle dichiarazioni fiscali, hanno la facoltà di assegnare la quota del 5 per mille del loro reddito imponibile ai fini Irpef ad attività sociali svolte dai propri Comuni di residenza, in base all’articolo 1, comma 1, lettera d), del Dpcm 23 aprile 2010. Il dipartimento per gli Affari interni e ierritoriali – Direzione centrale della Finanza locale – provvederà poi alla formale assegnazione ed erogazione delle risorse a ogni singolo ente. Le somme erogate non possono essere utilizzate per coprire le spese di pubblicita sostenute sulla destinazione della quota del cinque per mille, trattandosi di importi per esclusiva finalita di utilita sociale (articolo 12, punto 6, Dpcm 23 aprile 2010) da destinare ai seguenti ambiti: famiglia e minori, anziani, disabili, poverta, disagio adulti e senza fissa dimora, multiutenza, immigrati, dipendenze e altro.

La rendicontazione

Entro un anno dalla ricezione materiale delle somme, l’articolo 2, lettera a), del Dpcm 7 luglio 2016 e l’articolo 12, punto 3), del Dpcm 23 aprile 2010 pongono a carico di ciascun Comune l’obbligo di rendicontarne l’utilizzo tramite la modulistica prevista dalle circolari della Finanza locale n. 4/2017e n. 10/2018. La data da cui calcolare la decorrenza del termine di un anno viene convenzionalmente stabilita nel primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui e assegnato il contributo del 5 per mille. Esempio: il 1° agosto 2018 vengono considerati riscossi i contributi assegnati nel mese di giugno 2018, che sono da rendicontare entro il 30 luglio 2019 e cioè entro 30 giorni dalla scadenza del termine di un anno decorrenti dalla data di ricezione convenzionale. Eventuali somme aggiuntive stanziate nel bilancio comunale e destinate alle medesime finalità sociali non dovranno essere oggetto di alcuna rendicontazione.

La procedura

La procedura di rendicontazione prevista dalla circolare Fl n. 10/2018 si distingue a seconda dell’importo del contributo ricevuto:

1) contributi inferiori a 20.000 euro: dovranno essere compilati i modelli A e B di cui alla circolare n. 4/2017. La documentazione non va spedita, ma conservata agli atti dell’ente per 10 anni, al fine di consentire eventuali controlli;

2) contributi superiori a 20.000 euro (il limite di 20.000 si riferisce ad ogni singola erogazione e non al contributo intero – principio di cassa): dovrà essere compilato un certificato telematico – composto da due Sezioni (A e B) e dalla relazione illustrativa delle attività espletate – entro il trentesimo giorno la scadenza dell’anno prevista per la redazione del rendiconto. Il link utilizzabile è accessibile al sito internet alla pagina: dati.interno.gov.it/finanza-locale/area certificati. La certificazione prevede la firma del Responsabile del servizio finanziario, del Responsabile dei servizi sociali e dell’Organo di revisione economico-finanziario. Occorre prestare attenzione al decorrere del termine, in quanto dopo la scadenza non sarà più possibile accedere alla procedura, con le conseguenze previste dalla normativa in materia di recupero delle somme assegnate.

Recupero del contributo

L’eventuale recupero del contributo comporta l’obbligo dell’ente di riversare all’erario, entro il termine di sessanta giorni dalla data notifica del provvedimento contestativo, l’ammontare percepito, rivalutato secondo gli indici Istat (Dpcm 7 luglio 2016). Nel caso in cui il Comune non ottemperi al versamento entro il termine fissato, il Ministero procederà con le modalità previste per il recupero coattivo, ivi compreso gli oneri accessori, rivalutazione ed interessi.

Fonte: Quotidiano Enti Locali & Pa de Il Sole 24 Ore
di Daniela Ghiandoni e Elena Masini