DA IL PEF PUO’ NON COPRIRE IL 100% DEL COSTI DEL SERVIZIO (Delibera ARERA 057/2020 del 3 marzo 2020)

IL PEF PUO’ NON COPRIRE IL 100% DEL COSTI DEL SERVIZIO (Delibera ARERA 057/2020 del 3 marzo 2020)

Emanuele Quercetti

Come se non bastassero i gravosi adempimenti richiesti a tutti gli stakeholders del ciclo integrato dei rifiuti, ad un mese e mezzo dalla scadenza ultima del 30 aprile 2020 per l’approvazione delle tariffe TARI secondo il nuovo metodo MTR, ARERA ha approvato la DELIBERA 057/2020 del 3 marzo scorso inerente “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti”.

La delibera si pone l’obiettivo di far chiarezza su chi è l’ente territorialmente competente (ETC), chi deve compilare il PEF e sui meccanismi di garanzia, vista la troppa eterogeneità delle realtà nazionali. Si tratta di un primo chiarimento, dato che è stata annunciata l’uscita a breve di un’altra delibera, destinata a fare ulteriore chiarezza sulle attività anticipate ora.

Secondo ARERA l’ETC, che valida il PEF, non deve sovrapporsi con il gestore, titolare dell’attività (considerando come gestore anche il comune). Nei casi come quello della Lombardia in cui il comune è sia ETC, sia gestore, l’attività di validazione dovrà essere svolta da un soggetto diverso. In attesa delle ulteriori indicazioni che arriveranno a breve, ciò che sembra certo è che occorre individuare questo ETC in posizione di terzietà rispetto al gestore o al gestore/comune (profilo di terzietà richiesto già nella delibera 443/2019). Non è ancora chiarissimo come individuare questo soggetto: cioè se esso sia da ricercare all’interno del comune stesso (visto che viene considerato gestore l’ufficio tributi del comune, potrebbe essere un altro ufficio), un altro comune, un’unione di comuni, un soggetto privato, un consorzio, etc. (si veda l’art. 1 paragrafo 1.2 della delibera).

Per quanto concerne la compilazione del PEF, la  delibera ribadisce che chiunque sostenga costi che ricadono nel perimetro delle voci del servizio è tenuto a compilare la sua quota parte del PEF (una sorta di co-gestori). Sarà poi a cura dell’ETC assemblarli per singolo comune (art. 1 paragrafi 1.4 – 1.5 – 1.6).

Interessanti sono anche le novità introdotte agli art. 1.3 – art. 2.3 – art. 3.4. Innanzitutto, viene data facoltà all’ETC, ai fini dell’equilibrio economico finanziario, di indicare le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti. Dunque, l’ETC potrebbe decidere non solo di inserire nel PEF voci separate fuori perimetro da inserire nelle tariffe TARI, ma anche di non coprire al 100% dei costi del PEF in modalità MTR.

Il secondo chiarimento riguarda la validazione del PEF da parte dell’ente territorialmente competente: ARERA approverà tale PEF integralmente o proporrà modifiche, ribadendo che il PEF validato dall’ETC non sarà mai annullato ma solo, eventualmente, modificato.

Infine, il terzo aspetto relativo al rafforzamento dei meccanismi di garanzia introduce un’interessante quanto preoccupante novità: infatti “In caso di inerzia del gestore, l’Ente territorialmente competente provvede alla predisposizione del piano economico finanziario sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione, ivi compresi i valori dei fabbisogni standard o il dato del costo medio di settore come risultante dall’ultimo Rapporto dell’ISPRA, e in un’ottica di tutela degli utenti. Sono comunque esclusi incrementi dei corrispettivi e adeguamenti degli stessi all’inflazione”. Sono infatti numerosi i casi in cui il gestore del servizio non fornisce i dati, o perché ritiene di non essere obbligato, o perché impossibilitato (si pensi a casi di soggetti falliti o in liquidazione). In qualsiasi caso d’inerzia del gestore, l’ETC si dovrà costruire un PEF in base ai fabbisogni standard e alle proprie non meglio specificate conoscenze a disposizione. Questa novità rafforza il ruolo fondamentale dell’ente territorialmente competente, che sarà chiamato ad operare una serie di scelte decisive ai fini della determinazione del PEF, in relazione alle quale non sempre si dispone delle necessarie competenze.