Ricognizione dei servizi pubblici locali: portata delle attività. Articolo 30 Legge n. 201/2022.

Per quanto riguarda la portata dell’attività di ricognizione dei servizi pubblici locali, servizi pubblici locali di rilevanza economica,  una prima considerazione rilevante va fatta sui servizi interessati che, nel caso specifico, sono solo quelli non strumentali.

Questo permette di definire in maniera chiara il perimetro dell’ adempimento in questione.

In particolare:

  1. la magistratura amministrativa in passato, ha chiarito che vi è servizio pubblico unicamente nel caso in cui l’attività svolta dall’appaltatore soddisfi direttamente il bisogno di un singolo cittadino o della comunità;
  2. sono quindi da intendersi come “Strumentali”, quei servizi che costituiscono un mero outsourcing del proprio processo interno, per cui l’ente, non avendo un’idonea organizzazione di mezzi e persone per svolgere una attività, decide di affidare la stessa ad un soggetto terzo.

Pertanto, solo qualora il servizio rientri nella prima delle due casistiche citate, risulta essere rilevante per l’adempimento in questione.

Dott. Daniel Parente

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.