SCADENZA 11 DICEMBRE 2023!
La IV Direttiva Ue 2015/849 del 20 maggio 2015, (cosi come modificata dalla Direttiva (UE) n. 2018/843 del 30 maggio 2018 c.d. Direttiva antiriciclaggio), riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 e il Dlgs n. 125/2019 porta alla luce, rispettivamente: la definizione di “titolare effettivo” individuandolo come “quella persona o persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente e/o le persone fisiche per conto delle quali è realizzata un’operazione o un’attività” e i criteri, alternativi, necessari ed utili, per la sua individuazione (criterio dell’assetto proprietario; criterio del controllo e criterio residuale).
Tale definizione è stata recepita, a livello nazionale, dalla normativa antiriciclaggio, D.lgs. n. 231/2007 che, impone di fatto proprio a questi, specificatamente di alcune categorie (imprese o persone giuridiche private, Trust e istituti giuridici assimilati, ecc) l’obbligo di comunicare attraverso la compilazione ed invio (solo telematico con firma elettronica) di specifico modello di istanza al Registro delle Imprese, la propria qualifica.
La raccolta delle “titolarità effettive” quindi permette, soprattutto in ambito di individuazione dei fondi e dei soggetti appaltatori PNRR, di garantire la registrazione, verifica e correttezza dei sistemi informativi nazionali (REGIS, Registro delle Imprese), dei dati comunicati o meglio auto-dichiarati, e del rispetto della normativa nazionale ed europea.
Da quel 28 giugno 2023 in Gazzetta Ufficiale n. 149 data in cui sono stati pubblicati i Decreti di approvazione dei modelli di certificati e copie (anche digitali) relativi alle informazioni da comunicare sulla titolarità effettiva e i connessi oneri di segreteria, si è arrivati finalmente a conoscere il testo del Decreto (già previsto dal Decreto n. 55 dell’ -11 marzo 2022) con cui si sancisce l’operatività del Registro telematico dei titolari effettivi ai fini antiriciclaggio in Italia.
Le società, gli enti personificati e trust( o meglio i loro amministratori) sono dunque chiamati a rispettare due obblighi:
- provvedere alla “prima” comunicazione della titolarità effettiva accedendo al c.d. “Dire” (strumento del registro delle imprese per compilare ed inviare pratiche di CU;
- dovranno provvedere annualmente (ossia entro 12 mesi dalla data della trasmissione del o verificarsi di determinate situazioni) conferma, modificazioni o variazioni dei dati o informazioni trasmesse.
I soggetti obbligati hanno pertanto fino all’ 11 DICEMBRE 2023 (60 gg di tempo) per inviare la relativa comunicazione comportando che il mancato assolvimento delle comunicazioni indicate, prevede in capo agli amministratori della società, dell’ente o del trust la sanzione amministrativa di cui all’art. 2630 c.c. (da 103 a 1.032 euro).
Dott.ssa Giusy Caldarola