Dal 01 gennaio 2024 diverse sono le novità verso cui porre attenzione, tra queste si evidenzia il venire meno, di quell’obbligo prescritto alle stazioni appaltanti di cui all’art. 1 co. 32 della legge n. 190/2012, abrogato dal nuovo codice degli appalti e precisamente dall’art. 28 comma 3 del Dlgs. n. 36/2023.
Originariamente l’articolo della legge 190/2012 prevedeva un obbligo preciso per le stazioni appaltanti in sede di procedure contrattuali, di pubblicare sul proprio sito, entro il 31 gennaio di ogni anno, in tabelle riassuntive libere e scaricabili, precise informazioni ( “struttura proponente; oggetto del bando, elenco degli operatori invitati; aggiudicatario; importo di aggiudicazione; tempi di completamento dell’opera, servizi o fornitura; importo delle somme liquidate“).
Queste informazioni oggi possiamo vederle assorbite proprio all’interno del dettato normativo di cui all’art. 28 comma 3 del Dlgs. n. 36 del 2023 da quale si deduce pertanto che, come evidenziato anche da ANAC “Non è più prevista, per alcuna procedura contrattuale, la predisposizione del file XML e l’invio ad ANAC della PEC, entro il 31 gennaio, con indicazione del luogo di pubblicazione di detto file; di conseguenza, perdono di efficacia le relative specifiche tecniche che disciplinavano le modalità di compilazione e pubblicazione del file XML e di invio ad ANAC della dichiarazione di adempimento”.