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Con Sentenza del TAR Veneto dell’8 Febbario 2024 n. 230 si evidenzia come un’ eventuale modifica-correzione dei costo della manodopera e del monte ore di un’offerta economica predisposta da un concorrente in corso di gara, potrebbero comportare una violazione dei principi di legalitΓ , trasparenza e concorrenza, quando sono sorrette da un possibile vantaggio per l’OE nonchΓ© da un apparente finalitΓ  di regolarizzazione di un’offerta in ipotesi anomala in sede di verifica.

CiΓ² alla luce del fatto che i principi del raggiungimento dello scopo, di fiducia e di accesso al mercato devono ritenersi rivolti non solo nei confronti dell’Amministrazione, ma anche degli operatori economici privati chiamati, nei rapporti con la PA a collaborare correttamente e lecitamente al buon esito dell’affidamento.

Tali principi devono sicuramente essere applicati per circoscrivere le eventuali ipotesi di esclusione da procedura di gara e di affidamento, ma non possono consentire in alcun modo un superamento dell’aureo divieto di modificazione del contenuto dell’offerta predisposta, soprattutto quando il costo e la previsione della necessaria manodopera costituisce parte integrante della stessa.

Nella fattispecie trattata dal TAR, la ricorrente ha difatti provveduto a modificare non solo il costo orario della manodopera, con conseguente aumento del costo complessivo della stessa ma ha altresì modificato, il monte ore complessivo da impiegarsi (riducendolo).

Le differenze cosi costituite tra le offerte economiche (prima e dopo le modifiche) hanno comportato una significativa modifica (nonchΓ© ingiustificata oggettivamente) di quegli elementi oggettivi costituenti l’offerta economica stessa, non essendo stato possibile identificarla come una mera ricomposizione di singole voci di costo, ma di una complessiva ridefinizione del costo della manodopera stessa.

Ecco che il TAR Veneto rigettava il ricorso del ricorrente OE e giustificata la propria decisione sull’assunto giurisprudenziale posto a base delle ragioni a sostegno della tesi della Stazione appaltante “secondo pacifica giurisprudenza, la modifica dei costi della manodopera – introdotta nel corso del procedimento di verifica dell’anomalia – comporta un’inammissibile rettifica di un elemento costitutivo ed essenziale dell’offerta economica, che non Γ¨ suscettivo di essere immutato nell’importo, al pari degli oneri aziendali per la sicurezza, pena l’incisione degli interessi pubblici posti a presidio delle esigenze di tutela delle condizioni di lavoro e di paritΓ  di trattamento dei concorrenti, come imposte dall’art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50 del 2016 (ex multis: Cons. Stato, Sez. III, 31 maggio 2022, n. 4406)“.

di Dott.ssa Caldarola Giusy

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