Per rispondere a tale quesito dobbiamo necessariamente far riferimento alla definizione di appalto di servizi: cioΓ¨ quella situazione in cui lβoggetto del contratto viene identificato nella prestazione di fare (facere) diretta alla produzione di unβutilitΓ perseguita dal committente con la conclusione del contratto.
Da ciΓ² possiamo dedurre quindi che, l’acquisto da parte di un Ente Pubblico di un corso di formazione erogato da una societΓ o un ente formatore, con contestuale sottoscrizione di un contratto per lβorganizzazione e lβespletamento del servizio stesso, integra la fattispecie dell’appalto di servizi, di cui beneficiari saranno i dipendenti dellβente. (Allegato XIV alla Direttiva 2014/24/UE).
Questa precisazione Γ¨ necessaria per poter indicare la situazione de qua come situazione da sottoporre alla disciplina dell’assolvimento degli obblighi di tracciabilitΓ per il cui assolvimento Γ¨ necessaria l’acquisizione del CIG e il necessario passaggio di formalizzazione del contratto/appalto su piattaforma certificata β es. MEPA.
Diversamente, se un dipendente partecipasse ad un seminario o ad un convegno personalmente, questo NON integrerebbe la fattispecie dell’appalto di servizi, per cui NON Γ¨ necessario il passaggio CIG e (es.) acquisto PAD.
Tale discorso appena fatto trova inoltre fondamento nelle delineazioni di cui alla FAQ ANAC C. 9 del 2018, ripresa recentemente anche il 2 febbraio facendo si che la sua validitΓ perdurasse alla luce delle novitΓ introdotte con il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici Dlgs n. 36/2023.
Nota: per i corsi a catalogo il CIG non Γ¨ richiesto, per quelli organizzati direttamente dalla Stazione appaltante tale obbligo (di tracciabilitΓ ) Γ¨ necessario.
Dott.ssa Caldarola G.