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SENT. TAR Lazio (Sez. Prima Stralcio) n. 09492/2024 che rileva a seguito dell’impugnazione della Deliberazione ANAC n. 907 del 24/10/18, avente ad oggetto le โ€œLinee guida n. 12 – Affidamento dei servizi legaliโ€, precisamente alla parte in cui “sono stati ridefiniti gli obblighi di acquisizione del CIG e di pagamento del contributo in favore dell’Autoritร , oltre alla trasmissione di dati all’Osservatorio dei contratti pubblici, in relazione ai servizi legali esclusi ai sensi dell’art. 17 comma 1 lettera d) d.lgs. n. 50/16.”.

Tali linee guida vennero adottate per disciplinare lโ€™applicazione degli artt. 4 e 17 d.lgs. n. 50/2016. Il”vennero adottate“trova la propria forza soprattutto dalla constatazione che “deve ritenersi che, a seguito dellโ€™entrata in vigore del nuovo codice, le Linee Guida impugnate abbiano perso efficacia in quanto applicative di un testo normativo non piรน in vigore“(vedi anche art. 225 ult. comma dlgs. 36/2023.

Considerazione non contestata mai formalmente dalla stessa ANAC.

Ciรฒ porta a porre l’attenzione su di un ulteriore assunto riportato in sentenza “Il d.lgs. n. 36/23, dopo avere ricompreso negli appalti esclusi dallโ€™applicazione del codice i medesimi servizi legali (art. 56 d.lgs. n. 36/23), prevede, per questi ultimi, nellโ€™ipotesi di opportunitร  di guadagno economico, anche indiretto, che lโ€™affidamento avvenga tenendo conto dei principi di cui agli artt.1, 2 e 3โ€(ex art. 13 co. 5 d.lgs. n. 50/2016) ovvero dei principi del risultato, della fiducia e dellโ€™accesso al mercato. Principi, perรฒ, che non possono, in assoluto, essere ritenuti coincidenti con quelli richiamati dal previgente art. 4 d.lgs. n. 50/16 se non altro per il nuovo ruolo e la nuova funzione che essi assumono nellโ€™economia del d.lgs. n. 36/23“.

Ecco che il TAR si pronuncia per la perdita di efficacia delle linee guida anac citate.

***

Altro discorso deve riportarsi in materia di necessaria acquisizione del CIG e pagamento del contributo ANAC Delibera dell’ANAC n. 584 del 19/12/23 “Indicazioni relative all’obbligo di acquisizione del CIG e di pagamento del contributo in favore dell’Autoritร  per le fattispecie escluse dall’ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici”.

Continua difatti ad essere efficace tale delibera poichรจ questa muove in ordine alle ragioni per cui ha imposto lโ€™obbligo di pagamento del contributo, per il “tramite” del quale l’ANAC stessa vigila sui lavori pubblici “cui รจ riconosciuta autonomia organizzativa e finanziaria, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento di cui al co. 65 determina annualmente l’ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanzaโ€.

Di talchรจ, dice il TAR, “si considera condivisa la linea adottata dal d.lgs. n. 36/23 di assoggettare a vigilanza anche i contratti esclusi per i quali comunque deve essere pagato onere a cui รจ strumentale il conseguimento del Cig“.

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