La giurisprudenza del Consiglio di Stato è da sempre ferrea e ferma nel ritenere che «si possono emendare le carenze o le irregolarità che attengano alla (allegazione) dei requisiti di ordine generale (…), non quelle inerenti ai requisiti di ordine speciale (in quanto atte a strutturare i termini dell’offerta, con riguardo alla capacità economica, tecnica e professionale richiesta per l’esecuzione delle prestazioni messe a gara)» (Cons. Stato, sez. V, 21 agosto 2023, n. 7870).
Tale assunto deriva dalla considerazione che permettere una deroga ai principi del favor partecipationis e del risultato nell’ambito dl un settore “delicato” come quello dell’evidenza pubblica, significherebbe creare una sorta di conflitto ingiustificato con il principio della par condicio fra i concorrenti.
Pertanto in una recentissima pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. VII, sent. del 28 giugno 2024, n. 5712 si è delineato che: deve ravvisarsi una legittima esclusione del concorrente qualora questi nel formulare l’offerta alleghi il proprio DGUE in cui totalmente ometta di dichiarare il possesso del requisito speciale richiesto dalla documentazione di gara.
Dott.ssa Giusy Caldarola