Prendendo le mosse da quanto sottolineato dalla AGCM nell’Atto di segnalazione n. AS1999 molti servizi ritenuti strumentali non sono stati inseriti nelle relazioni di ricognizione ai sensi dell’art.30 Dlgs. 201/2022 dello scorso anno.
E’ bene a tal punto riportare il passaggio proprio della AGCM in cui fornisce delle indicazioni operative per ritenere correttamente strumentali alcuni servizi affidati in gestione: “si Γ¨ riscontrato che diversi servizi non sono stati oggetto di ricognizione poichΓ© ritenuti erroneamente βstrumentaliβ e perciΓ² fuori dal perimetro applicativo del d.lgs. n. 201/2022. CiΓ² Γ¨ accaduto, ad esempio, per i servizi di manutenzione delle strade, degli edifici e del verde pubblico, per lβilluminazione pubblica e votiva e per la gestione degli impianti sportivi (c.d. servizi βnon a reteβ). (..) lβAutoritΓ intende rammentare che si Γ¨ in presenza di un servizio pubblico locale quando sul territorio lβutenza corrisponde, anche indirettamente, il prezzo per il servizio fornito, mentre si ricade nella categoria dei servizi strumentali quando il beneficio della prestazione si riflette esclusivamente nei confronti dellβente ed Γ¨ questo a versare al soggetto affidatario il corrispettivo per i servizi prestatiβ .