La Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria, con il parere n. 98 del 27/10/2016 (pubblicato il 30/12/2016), ha affermato che le spese sostenute dall’ente, a seguito di ordinanza sindacale contingibile ed urgente in materia di sanità ed incolumità pubblica, per realizzare interventi in sostituzione del soggetto ad essi deputato, non possono essere contabilizzate tra i servizi per conto terzi. Nel caso di specie, il Comune ha agito in sostituzione dell’Ente gestore unico del servizio idrico integrato, il quale ha omesso di effettuare i necessari interventi di riparazione. Per i giudici contabili, agendo in sostituzione dell’Ente gestore unico del servizio idrico integrato, il Comune non è mero esecutore di una determinazione altrui, ma mantiene discrezionalità ed autonomia decisionale (affidando i lavori per la realizzazione delle opere ed individuando dunque ammontare, tempi e destinatari della spesa), di conseguenza le transazioni poste in essere non possono essere classificate come servizi per conto terzi.