La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per l’Abruzzo, con la sentenza n. 7 del 31/01/2017, ha ritenuto non sussistere alcun nesso di causalità tra l’operato del responsabile del servizio finanziario del Comune ed il presunto danno cagionato all’ente al seguito dell’avvenuto riconoscimento di un debito fuori bilancio disposto con deliberazione del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 194 del TUEL, a seguito di precetto relativo a decreto ingiuntivo di un privato nei confronti dell’ente. Per i giudici, nel caso di specie il danno è stato determinato dal soggetto incaricato di curare l’esatta esecuzione del contratto, il quale non ha impedito che l’erogazione del servizio comportasse ulteriori spese rispetto a quelle già impegnate e previste, e non dal fatto che – come sostenuto dall’accusa – non sono stati curati gli adempimenti richiesti dall’organo giuntale e gli obblighi sull’impegno contabile o dal mancato accantonamento delle necessarie risorse finanziarie.