EV Mancato utilizzo delle somme vincolate

La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per il Lazio, con la sentenza n. 69 del 10/04/2017, ha condannato il responsabile del servizio finanziario per aver disposto il pagamento degli interessi e delle spese di lite conseguenti al mancato tempestivo pagamento delle fatture relative a lavori eseguiti, finanziati con fondi vincolati (mutuo Cassa depositi e presitit). I giudici hanno individuato nel comportamento del convenuto il nesso causale per aver determinato l’insorgere del titolo per le maggiori somme spettanti all’impresa esecutrice dei lavori per interessi e spese legali, in quanto spese ricollegabili alla mancata tempestiva soddisfazione delle fondate pretese creditorie; tali somme, essendo peraltro vincolate al pagamento dei lavori, avrebbero dovuto essere liquidate tempestivamente, a maggior ragione considerato che lo stesso responsabile finanziario aveva attestato la copertura finanziaria dei lavori proprio in ragione delle disponibilità derivanti dal mutuo contratto ad hoc ed esistenti in cassa, che invece sono state destinate ad altre spese, senza rispettare il loro vincolo di destinazione.