EV I contributi per la gestione dei flussi migratori costituiscono entrate vincolate

La Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con il parere n. 177 del 7/06/2017, ha chiarito che i contributi ricevuti ex D.M. 30.12.2016 per la gestione dei Flussi migratori devono essere vincolati sia ai fini di cassa, sia ai fini dell’utilizzo, per le finalità previste dal citato D.M.. Per i giudici contabili, le entrate accertate dall’ente a titolo di trasferimenti ricadenti nel programma “Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose” devono essere destinate a detta finalità e sono riconducibili alla lett. c) del comma 3-ter dell’art.187 del TUEL (entrate accertate derivanti da trasferimenti erogati a favore dell’ente per una specifica destinazione determinata). Diversamente da quanto prospettato dal Comune istante, non è possibile utilizzare tali risorse per altri scopi completamente diversi dal predetto programma, neppure se l’ente non abbia sostenuto spese per tali finalità.