Sono in pieno svolgimento le attività degli enti locali per la predisposizione del rendiconto della gestione dell’esercizio 2017, che quest’anno vede coinvolti anche i Comuni fino a 5mila abitanti nell’applicazione della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato. Con particolare riferimento per quest’ultimo aspetto, entro aprile tutti gli enti sono chiamati ad approvare: • con delibera di giunta i due elenchi riferiti al gruppo amministrazione pubblica e al perimetro di consolidamento; • con delibera di Consiglio il rendiconto consolidato con i propri organismi strumentali con il conto del bilancio della propria gestione (articolo 227, comma 2-ter, del Tuel).
Il rendiconto consolidato
Con riferimento al perimetro di consolidamento, il Dlgs 118/2011 distingue i soggetti in tre gruppi: • organismi strumentali, ovvero quei soggetti dotati di autonomia organizzativa e contabile ma privi di personalità giuridica e di un proprio patrimonio. Si tratta delle istituzioni costituite in base all’articolo 114, comma 2, del Tuel ovvero, per le Regioni, dei consigli regionali e di eventuali ulteriori organismi costituiti in seno alla Regione stessa; • enti strumentali, costituiti dal novero di soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile, quali aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni; • società, ovvero gli enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile.
Calendari diversi
Mentre per gli enti strumentali e le società il consolidamento dei conti avviene attraverso l’approvazione del bilancio consolidato entro il 30 settembre dell’esercizio successivo (composto dal conto economico e dallo stato patrimoniale consolidati), per gli organismi strumentali l’ordinamento contabile impone l’approvazione, entro il 30 aprile, del cosiddetto rendiconto consolidato. Per questi organismi, infatti, il Dlgs 118/2011 ha previsto l’obbligo di adottare lo stesso ordinamento contabile dell’ente a cui fanno capo. Dal 2015 dunque, tutte le istituzioni comunali, anche se precedentemente avevano adottato un sistema di contabilità economico patrimoniale, applicano i medesimi principi contabili, il piano dei conti integrato e gli schemi di bilancio dell’ente di appartenenza. Per questi soggetti, l’articolo 11, commi 8 e 9 del Dlgs 118/2011 prevede l’obbligo di redigere e approvare, entro il 30 aprile di ogni anno, il rendiconto consolidato che è costituito:
• dal conto del bilancio, dai relativi riepiloghi, dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri;
• dallo stato patrimoniale e dal conto economico consolidati.
Il rendiconto consolidato è elaborato aggiungendo alle risultanze riguardanti la gestione dell’ente, quelle dei suoi organismi strumentali ed eliminando le risultanze relative ai trasferimenti interni. Occorre quindi procedere alle operazioni di eliminazione/elisione di tutti i movimenti registrati tra l’ente capogruppo e l’organismo, così da ottenere una rappresentazione contabile delle sole operazioni svolte verso terzi. Il rendiconto costituirà oggetto di ulteriore consolidamento con il conto economico e con lo stato patrimoniale degli enti strumentali e delle società, sia controllate che partecipate. È consigliabile disciplinare tempi e modi di approvazione e acquisizione dei rendiconti degli organismi, necessari ai fini dell’elaborazione del documento consolidato da parte dell’ente.
Unioni di Comuni
Sfuggono invece a qualsiasi forma di consolidamento i bilanci delle Unioni di Comuni e dei Comuni aderenti, per le quali l’ordinamento non impone alcun obbligo, nemmeno quello inerente la parificazione dei debiti e dei crediti reciproci, limitato ai soli enti strumentali e società partecipate, adempimento ritenuto comunque opportuno. Il vuoto normativo, quindi, non può che essere colmato demandando all’iniziativa dei singoli enti l’adozione delle misure necessarie a verificare la corretta esposizione e verifica delle partite debitorie e creditorie correlate, come pure la predisposizione di un rendiconto consolidato che esponga a livello di gruppo “Unione” i risultati finanziari raggiunti. Troppo spesso, infatti, la scarsa trasparenza contabile nei rapporti tra le unioni e gli enti aderenti porta a non garantire la concordanza tra i residui attivi e passivi esposti nei rispettivi bilanci anche per importi molto consistenti, con grave pregiudizio per gli equilibri di bilancio delle amministrazioni interessate.
di Daniela Ghiandoni ed Elena Masini