RN Così il rendiconto consolidato con gli organismi strumentali da chiudere entro aprile

Sono in pieno svolgimento le attività degli enti locali per la predisposizione del rendiconto della gestione dell’esercizio 2017, che quest’anno vede coinvolti anche i Comuni fino a 5mila abitanti nell’applicazione della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato. Con particolare riferimento per quest’ultimo aspetto, entro aprile tutti gli enti sono chiamati ad approvare: • con delibera di giunta i due elenchi riferiti al gruppo amministrazione pubblica e al perimetro di consolidamento; • con delibera di Consiglio il rendiconto consolidato con i propri organismi strumentali con il conto del bilancio della propria gestione (articolo 227, comma 2-ter, del Tuel).

Il rendiconto consolidato

Con riferimento al perimetro di consolidamento, il Dlgs 118/2011 distingue i soggetti in tre gruppi: • organismi strumentali, ovvero quei soggetti dotati di autonomia organizzativa e contabile ma privi di personalità giuridica e di un proprio patrimonio. Si tratta delle istituzioni costituite in base all’articolo 114, comma 2, del Tuel ovvero, per le Regioni, dei consigli regionali e di eventuali ulteriori organismi costituiti in seno alla Regione stessa; • enti strumentali, costituiti dal novero di soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile, quali aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni; • società, ovvero gli enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile.

Calendari diversi

Mentre per gli enti strumentali e le società il consolidamento dei conti avviene attraverso l’approvazione del bilancio consolidato entro il 30 settembre dell’esercizio successivo (composto dal conto economico e dallo stato patrimoniale consolidati), per gli organismi strumentali l’ordinamento contabile impone l’approvazione, entro il 30 aprile, del cosiddetto rendiconto consolidato. Per questi organismi, infatti, il Dlgs 118/2011 ha previsto l’obbligo di adottare lo stesso ordinamento contabile dell’ente a cui fanno capo. Dal 2015 dunque, tutte le istituzioni comunali, anche se precedentemente avevano adottato un sistema di contabilità economico patrimoniale, applicano i medesimi principi contabili, il piano dei conti integrato e gli schemi di bilancio dell’ente di appartenenza. Per questi soggetti, l’articolo 11, commi 8 e 9 del Dlgs 118/2011 prevede l’obbligo di redigere e approvare, entro il 30 aprile di ogni anno, il rendiconto consolidato che è costituito: 

• dal conto del bilancio, dai relativi riepiloghi, dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri;

• dallo stato patrimoniale e dal conto economico consolidati.

Il rendiconto consolidato è elaborato aggiungendo alle risultanze riguardanti la gestione dell’ente, quelle dei suoi organismi strumentali ed eliminando le risultanze relative ai trasferimenti interni. Occorre quindi procedere alle operazioni di eliminazione/elisione di tutti i movimenti registrati tra l’ente capogruppo e l’organismo, così da ottenere una rappresentazione contabile delle sole operazioni svolte verso terzi. Il rendiconto costituirà oggetto di ulteriore consolidamento con il conto economico e con lo stato patrimoniale degli enti strumentali e delle società, sia controllate che partecipate. È consigliabile disciplinare tempi e modi di approvazione e acquisizione dei rendiconti degli organismi, necessari ai fini dell’elaborazione del documento consolidato da parte dell’ente.

Unioni di Comuni

Sfuggono invece a qualsiasi forma di consolidamento i bilanci delle Unioni di Comuni e dei Comuni aderenti, per le quali l’ordinamento non impone alcun obbligo, nemmeno quello inerente la parificazione dei debiti e dei crediti reciproci, limitato ai soli enti strumentali e società partecipate, adempimento ritenuto comunque opportuno. Il vuoto normativo, quindi, non può che essere colmato demandando all’iniziativa dei singoli enti l’adozione delle misure necessarie a verificare la corretta esposizione e verifica delle partite debitorie e creditorie correlate, come pure la predisposizione di un rendiconto consolidato che esponga a livello di gruppo “Unione” i risultati finanziari raggiunti. Troppo spesso, infatti, la scarsa trasparenza contabile nei rapporti tra le unioni e gli enti aderenti porta a non garantire la concordanza tra i residui attivi e passivi esposti nei rispettivi bilanci anche per importi molto consistenti, con grave pregiudizio per gli equilibri di bilancio delle amministrazioni interessate.

Fonte: Il Sole 24 Ore

di Daniela Ghiandoni ed Elena Masini