IN Limiti alla concessione di fideiussioni

La Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, con il parere n. 84 del 12/06/2017 (pubblicato il 21/06/2017), oltre che ribadire la stringente necessità della finalizzazione ad investimenti del finanziamento assistito da garanzie dell’ente locale, ha chiarito che il rilascio della garanzia non può avvenire per un’opera di investimento già completata. Per la Corte, nelle ipotesi di opera pubblica già realizzata ed acquisita al patrimonio dell’Ente pubblico, viene meno il requisito della correlazione della concessione della garanzia connessa ad un’operazione di indebitamento qualora risulti già completamente realizzato l’investimento e conseguentemente già conseguito un incremento patrimoniale per l’Ente, in quanto la garanzia risulterebbe avulsa dall’attività di investimento, secondo la nozione definita dall’art. 3, comma 18, della Legge n. 350/2003. Nel caso di opera interamente realizzata, l’interesse primario dell’ente locale proprietario alla realizzazione dell’investimento risulta sostanzialmente già conseguito e la sopraggiunta necessità di contrarre il mutuo non può che discendere da esigenze proprie esclusivamente del terzo, concretizzandosi una anomala applicazione dell’istituto della garanzia.