La Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 16 del 28/06/2017 (pubblicata il 4/07/2017), si è pronunciata sulla questione di massima relativa alla possibilità di individuare un limite minimo al compenso spettante ai componenti dell’organo di revisione, da ragguagliarsi al limite massimo stabilito per la classe demografica appena inferiore a quella di appartenenza dell’ente. La Sezione esclude che la Corte dei Conti – sia la stessa Sezione delle autonomie, che le Sezioni regionali di controllo nell’esercizio dell’attività consultiva in materia di contabilità pubblica, di cui all’art. 7, comma 8, della Legge n. 131 del 2003 – fissino, in via interpretativa, limiti minimi garantiti per il compenso dei componenti dell’organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali; la determinazione di tale compenso deve tuttavia tener conto dei criteri generali e dei parametri indicati all’art. 241, comma 1, del TUEL, nonché trovare adeguata motivazione nel provvedimento di nomina dei revisori.
RE Compenso minimo per i revisori dei conti
- Post author:Redazione
- Post published:28 Giugno 2017
- Post category:Gestione finanziaria e controllo