RE Danno erariale per mancato adeguamento del contributo per costo di costruzione

La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Puglia, con la sentenza n. 381 del 8/08/2017, ha condannato il responsabile del servizio urbanistica del Comune al risarcimento del danno cagionato alle casse dell’ente per il mancato aggiornamento dei valori connessi alla determinazione del contributo per costo di costruzione per il rilascio di permessi di costruire di fabbricati residenziali, di cui all’art. 16 del D.P.R. n. 380/2001, a seguito dell’applicazione degli indici ISTAT e dei successivi aggiornamenti previsti dalle deliberazioni regionali succedutesi in materia. Essendo il costo di costruzione una prestazione patrimoniale di natura impositiva che trova la sua ratio nell’incremento patrimoniale che il titolare del permesso di costruire consegue in dipendenza dell’intervento edilizio e considerato che lo stesso deve essere determinato al momento del rilascio della concessione – che rappresenta il fatto costitutivo del relativo obbligo giuridico –, il danno si concretizza e diviene attuale al momento del rilascio del permesso di costruire, poiché è in quel momento che deve essere correttamente liquidato il contributo.