Dopo i numerosi pronunciamenti della Sezione Toscana, anche la Sezione giurisdizionale per la Liguria della Corte dei Conti ha affermato, con la sentenza n. 136 del 27/12/2016 (e seguenti), che i beni di consumo giacenti presso i singoli uffici e costituenti le scorte operative necessarie ad assicurare il regolare funzionamento degli stessi non oggetto di presentazione del conto giudiziale e, conseguentemente, il consegnatario di detti beni non è qualificabile agente contabile, bensì agente amministrativo, come tale non soggetto all’obbligo di resa del conto giudiziale. Diverso il caso in cui la giacenza presso i singoli uffici si riveli, per qualità o quantità, eccedente la ragionevole necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’unità interessata, nel qual caso i beni devono ritenersi finalizzati non all’esigenza di funzionamento, ma a quella di rifornimento e, conseguentemente, si viene a configurare una vera e propria gestione contabile connotata da debito di custodia e perciò soggetta alla resa del conto giudiziale e al necessario giudizio di conto.
AC Il consegnatario dei beni mobili non è agente contabile
- Post author:Redazione
- Post published:27 Dicembre 2016
- Post category:Gestione finanziaria e controllo