La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per il Piemonte, con la sentenza n. 6 del 23/01/2017, ha condannato per danno erariale il responsabile del procedimento per non aver verificato la corretta esecuzione dell’appalto da parte della ditta esecutrice, regolarmente pagata. Nel caso di specie, la società aggiudicataria non ha posto in essere alcune delle azioni che costituivano l’oggetto dell’appalto, mentre altri interventi non sono stati realizzati come previsto dal contratto. Al convenuto è stata imputata la mancata vigilanza e la carenza di adeguati controlli in ordine all’esatto e completo svolgimento di tutte le prestazioni dedotte nel contratto, con riferimento alla fase esecutiva dell’appalto, violando gli obblighi ed i doveri che gli derivavano dalla posizione di responsabile del procedimento, la cui attività si estende anche alla fase negoziale dell’appalto, non avendo esperito le necessarie verifiche periodiche per riscontrare la piena corrispondenza e concordanza, quantitativa e qualitativa, tra le clausole contrattuali ed i servizi in concreto svolti dall’aggiudicatario.
Danno erariale per mancata vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto
- Post author:Redazione
- Post published:23 Gennaio 2017
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