BC Indicazioni Arconet sul metodo da applicare per il consolidamento dei bilanci

La Commissione Arconet, con FAQ n. 24 del 20/07/2017, ha fornito un chiarimento sul metodo di consolidamento da applicare nel caso di:

  1. a) società partecipata dalla capogruppo al 40% e controllata al 60% da un privato;
  2. b) società partecipata dalla capogruppo al 40% e controllata al 60% da un’altra P.A.;
  3. c) società partecipata dalla capogruppo al 40% e partecipata da altre n. 3 P.A., ciascuna al 20%.

Per la Commissione, in tutti e tre i casi la P.A. capogruppo che detiene la partecipazione del 40% applica il consolidamento proporzionale a tale percentuale; l’art. 11-bis del D. Lgs. n. 118/2011 ed il Principio contabile all. 4/4 al medesimo D. Lgs. n. 118/2011 non prevedono infatti l’esclusione dal consolidamento delle società partecipate, nei casi in cui siano state oggetto di consolidamento integrale da parte di un altro soggetto, pubblico o privato. Al riguardo, il comma 3 del citato art. 11-bis del D. Lgs. n. 118/2011 prevede che, ai fini dell’inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo.