OU Utilizzo degli oneri di urbanizzazione per spese in conto capitale

La Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con il parere n. 100 del 13/04/2017 (pubblicato il 20/04/2017), ha chiarito che, nel rispetto della disciplina vincolistica di settore anche di livello regionale, nel corso dell’esercizio 2017, i proventi connessi agli oneri di urbanizzazione e alla monetizzazione degli standard qualitativi aggiuntivi possono essere utilizzati per finanziare spese in conto capitale. I giudici hanno evidenziato che, in base ai principi contabili, è il complesso unitario delle entrate che finanzia l’amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione e che le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento. Nel caso di specie, l’ente istante ha chiesto se tali risorse potessero essere utilizzate per l’acquisizione di un immobile, oggetto di permuta; sostanziandosi tale operazione in una spesa in conto capitale, alla stessa può farsi ancora fronte, nel 2017, con l’utilizzo degli oneri di urbanizzazione. Relativamente all’utilizzo delle risorse relative alla monetizzazione degli standard qualitativi, la stessa è subordinata alla verifica a monte, da parte dell’ente, che la monetizzazione sia la più funzionale per l’interesse pubblico in concreto perseguito e, a valle, che il bene oggetto di acquisizione risulti individuato nel piano dei servizi e destinato all’effettiva realizzazione di attrezzature e servizi pubblici, ovvero di opere previste nel medesimo piano.