Come noto l’armonizzazione contabile ha arricchito il bilancio di previsione di una serie di informazioni non contemplate dal precedente ordinamento. Ci riferiamo, in particolare, ai residui presunti e alle previsioni di cassa (compreso il fondo di cassa iniziale) che, insieme al fondo pluriennale vincolato di entrata e al risultato di amministrazione, rappresentano degli elementi di continuità con le gestioni degli esercizi precedenti.
L’approvazione del bilancio di previsione prima del rendiconto comporta che, in sede di predisposizione del bilancio, il fondo di cassa iniziale, il fondo pluriennale vincolato di entrata e i residui attivi e passivi siano determinati in via presuntiva, sulla base delle informazioni e delle evidenze contabili disponibili al momento della redazione del bilancio stesso. Difficilmente tali dati corrisponderanno a quelli definitivi che risulteranno a seguito dell’approvazione del rendiconto. Pertanto, una volta approvato il rendiconto della gestione, occorrerà adeguare le previsioni del bilancio alle risultanze del rendiconto stesso. Tale adeguamento non riveste carattere decisionale/autorizzatorio, in quanto non è il risultato di una decisione del Consiglio, ma l’effetto delle precedenti decisioni e della gestione degli esercizi precedenti. L’articolo 227, comma 6-quater, del Tuel prevede, a tale proposito, che la Giunta comunale, contestualmente all’approvazione del rendiconto, provveda ad adeguare, sul bilancio di previsione, i residui, le previsioni di cassa e quelle riguardanti il fondo pluriennale vincolato. Analizziamo separatamente le voci oggetto di aggiornamento.
FPV di entrata: può accadere che in occasione del bilancio di previsione sia stato iscritto un fondo pluriennale vincolato di entrata superiore a quello definitivamente accertato con il riaccertamento ordinario dei residui 2016. Ciò accade quando il bilancio è predisposto con congruo anticipo rispetto al 31 dicembre, per cui si procede alla iscrizione di somme da impegnare entro il 2016 con imputazione agli esercizi successivi da finanziarsi tramite il FPV, che poi non si concretizzano in impegni effettivi. Al ricorrere di tale circostanza, si deve provvedere a:
- la riduzione del FPV di entrata all’importo definitivamente accertato con il rendiconto 2016;
- la contestuale riduzione degli stanziamenti di spesa dallo stesso finanziati, necessaria al fine di garantire il permanere degli equilibri di bilancio.
Particolare attenzione dovrà essere prestata ad eventuali modifiche del FPV da mutui, che potrebbe influenzare gli equilibri del pareggio di bilancio.
Residui presunti: nel bilancio di previsione vengono inseriti i residui “presunti” risultanti in contabilità alla data di elaborazione del documento. Se, come dovrebbe accadere di regola, il bilancio viene approvato prima del riaccertamento ordinario dei residui, l’importo definitivo di questi ultimi – risultante dal rendiconto – sarà inevitabilmente diverso da quello del bilancio. Pertanto, a rendiconto approvato, è necessario aggiornare l’importo dei residui iscritti nel bilancio di previsione a quelli definitivi dell’esercizio precedente. L’aggiornamento consiste nella “sostituzione” dei residui presunti con quelli definitivi, sostituzione che non viene veicolata attraverso “una vera e propria variazione di bilancio”, ma è effettuata nell’ambito delle variazioni di bilancio di adeguamento dei risultati del rendiconto. Evidenziamo a questo proposito un “limite” dei programmi di contabilità, che in molti casi non sono in grado di “storicizzare” il dato dei residui iscritti nel bilancio. Ciò comporta che nel bilancio di previsione in corso di gestione i residui vengano automaticamente modificati ed aggiornati a quelli del rendiconto, senza necessità di alcun intervento da parte dell’operatore. Questa impostazione presenta forti controindicazioni nella misura in cui la modifica dell’importo dei residui (generalmente in riduzione, con particolare riguardo per i residui passivi) rischia di generare anomalie negli stanziamenti delle previsioni di cassa, dato che queste ultime potrebbero superare il limite massimo dato dalla sommatoria della competenza più i residui (meno il FPV di spesa). Anomalia che persiste fino a quando non vengono allineate le previsioni di cassa e genera non poca confusione nella esposizione dei dati contabili.
Previsioni di cassa e fondo cassa iniziale: come già anticipato sopra, la modifica dei residui rende necessario aggiornare anche le previsioni di cassa al fine di ricondurle all’importo massimo previsto dall’ordinamento, dato dalla sommatoria di previsioni di competenza più residui (meno il FPV di spesa). Unitamente alle previsioni di cassa deve essere aggiornato anche il fondo di cassa iniziale, generalmente in aumento, così che possa essere garantito un fondo finale di cassa non negativo. Un commento a parte lo merita il FCDE, il quale sostanzialmente abbatte le previsioni dell’entrata a cui si riferisce, anche se ciò non è stato previsto da alcuna norma di legge.
La procedura. La Commissione Arconet, nella seduta del 22 febbraio 2017, si è occupata della procedura di aggiornamento dei residui, del fondo pluriennale vincolato e delle previsioni di cassa del bilancio a seguito dell’approvazione del rendiconto. In tale occasione è stato precisato che tale aggiornamento può essere disposto con un unico atto dalla Giunta comunale attraverso il quale si approva:
- la sostituzione dei residui presunti iniziali con quelli definitivi;
- la variazione di cassa e del fondo iniziale di cassa;
- la variazione del fondo pluriennale vincolato e degli stanziamenti di spesa correlati.
La stessa Commissione ammette la possibilità che l’aggiornamento dei residui, ove non comporti variazioni di cassa, possa essere approvato con determinazione dirigenziale, per ovvie ragioni di snellimento a cui l’armonizzazione non può sottrarsi.
Avanzo o disavanzo: oltre alle voci sopra evidenziate, è possibile che al bilancio risulti applicato un avanzo di amministrazione presunto (limitatamente alle quote accantonate o vincolate) ovvero la quota del disavanzo di amministrazione accertato in esercizi precedenti (sia straordinario che ordinario). Anche tali stanziamenti potrebbero dover subire modifiche “obbligatorie” alla luce del rendiconto in quanto:
- per l’avanzo: nel caso in cui dal rendiconto risultino quote inferiori a quelle applicate al bilancio. In tal caso lo stanziamento dell’avanzo (in entrata) e delle spese dallo stesso finanziate (in parte spesa) andranno rettificate a seguito della definizione del risultato dell’esercizio 2016
- per il disavanzo: nel caso in cui l’ente abbia assorbito integralmente nel 2016 il disavanzo di amministrazione (sia straordinario che ordinario) o, al contrario, nel caso in cui il rendiconto abbia portato ad evidenza un disavanzo ordinario che dovrà essere ripianato secondo l’art. 188 del Tuel.
In entrambi casi questo tipo di variazione rientra nelle competenze del consiglio comunale, trattandosi di modifiche che hanno carattere discrezionale ed incidono significativamente sul bilancio e sugli equilibri contabili e di finanza pubblica.
Autori: Daniela Ghiandoni ed Elena Masini (pubblicato sul Quotidiano Entilocali&PA de Il Sole 24 Ore del 31 maggio 2017)
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