La Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con il parere n. 228 del 1/08/2017 (pubblicato il 9/08/2017), ha confermato che ai componenti dell’Organo di revisione residenti in altro comune spetta il rimborso delle spese di viaggio per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell’ente per lo svolgimento delle proprie funzioni. Per la Corte, il predetto rimborso deve essere riconosciuto anche ove non fosse espressamente previsto all’atto del conferimento dell’incarico o nel Regolamento di contabilità, salvo una diversa e contraria pattuizione intervenuta tra le parti. Va quindi in ogni caso previsto il rimborso di uno specifico onere di trasferta con riferimento alle spese effettivamente sostenute e, come tali, debitamente documentate e, in ogni caso, entro il limite del 50 per cento del compenso annuo (art. 241, comma 6-bis, del TUEL).
RE Ai revisori residenti fuori comune spetta il rimborso delle spese
- Post author:Redazione
- Post published:1 Agosto 2017
- Post category:Gestione finanziaria e controllo