La Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Friuli Venezia Giulia, con il parere n. 58 del 21/09/2017, interpellata in merito agli obblighi derivanti dalla vendita di immobili edificati su aree oggetto di convenzioni per l’edilizia economica popolare, ha chiarito che le somme rinvenienti dalla cessione dei predetti immobili non possono essere destinate al sostenimento di spese generali, ma devono necessariamente rispettare il vincolo di destinazione previsto dalla norma ed essere reimpiegate nell’acquisto di aree per l’acquisto di case economiche e popolari.
EV Vincolo di destinazione per i proventi da alienazioni peep
- Post author:Redazione
- Post published:21 Settembre 2017
- Post category:Gestione finanziaria e controllo