In tempi di salvaguardia-assestamento l’applicazione dell’avanzo rappresenta spesso l’unica soluzione per coprire le maggiori spese o minori entrate alle quali l’ente non saprebbe come dare copertura ovvero per avviare, completare, cofinanziare investimenti da parte dell’amministrazione. Questa leva, tuttavia, è insidiosa nella misura in cui rischia di condurre l’ente a un superamento della soglia del pareggio. È possibile (e se sì entro quale misura) chiudere una variazione di bilancio con un saldo inferiore rispetto a quello obiettivo?
La legge 205/2017
La modifica apportata dalla legge 205/2017 al comma 468 della legge 232/2016 ha superato, dal 1° gennaio 2018, l’obbligo di allegare il prospetto di coerenza dei vincoli di finanza pubblica in occasione delle variazioni di bilancio. La decisione è stata in prima battura interpretata sotto il profilo formale come mera semplificazione degli adempimenti a carico degli enti, fermo restando l’obbligo di rispettare il pareggio, pur senza prospetto, come accadeva prima dell’introduzione della norma. In realtà ciò ha consentito alla RgS di fornire una interpretazione ben più estensiva. Nella circolare sul pareggio di bilancio n. 5/2018 del 20 febbraio 2018, infatti, si afferma che «è eliminato l’obbligo di allegare, nel corso dell’esercizio, ai fini della verifica del rispetto del saldo, il prospetto dimostrativo alle variazioni di bilancio (articolo 1, comma 785). In tal modo, l’ente deve rispettare il saldo non negativo esclusivamente in sede di approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Tale modifica normativa va tenuta in debito conto da parte del responsabile del servizio finanziario e dell’organo di revisione economico-finanziario nell’espressione dei pareri da rendere sugli atti di variazione di bilancio». Aprendo la strada a possibili scostamenti dal rispetto del pareggio di bilancio in sede di variazione, la Ragioneria generale dello Stato non può fare a meno di lanciare un monito al responsabile finanziario e all’organo di revisione, i quali nel rendere il parere sugli atti di variazione dovranno farsi carico di questa responsabilità e soprattutto motivare l’entità dell’eventuale scostamento e la sua sostenibilità.
I parametri per lo scostamento
Incassato il via libera a variazioni di bilancio non in linea con il pareggio, risulta importante individuare un margine di tolleranza che possa essere riassorbito in sede di rendiconto senza pregiudicare gli equilibri di finanza pubblica e senza assumere rischi troppo azzardati. Difficile se non impossibile, infatti, quantificare in termini assoluti un margine di scostamento valido per tutti i tipi di bilancio. Più indicato è invece il calcolo di alcuni parametri volti a determinare la media degli spazi inutilizzati da parte dell’ente nell’ultimo triennio, idonei a fissare un tetto massimo sostenibile allo scostamento. Questi parametri potrebbero essere: • media triennale dell’extra-manovra prodotta, ovvero degli spazi inutilizzati totali, desumibile dalla certificazione finale; • media triennale degli spazi inutilizzati derivanti dalla sola gestione di competenza corrente, dato dallo scostamento positivo o negativo delle entrate correnti accertate rispetto alle previsioni definitive, più le economie di spesa corrente (al netto degli accantonamenti considerati ai fini del pareggio) e meno le economie di spesa su impegni finanziati dal Fondo pluriennale vincolato. Il margine massimo di scostamento ammissibile dovrebbe essere dato dal valore più basso tra i due parametri, opportunamente abbattuto del 50%. In ogni caso l’ente dovrà attentamente valutare tutti i fattori una-tantum che incidono in maniera significativa sui saldi sopra individuati neutralizzandone gli effetti.
Obbligo di motivazione
Riteniamo che la decisione di discostarsi dal pareggio di bilancio, qualora l’importo non sia irrilevante, meriti di essere esplicitata nella delibera di variazione e opportunamente motivata, soprattutto in merito alla sostenibilità dell’importo negativo che dovrà essere recuperato. Solo in questo modo sia il responsabile finanziario che l’organo di revisione potranno esprimere parere favorevole sulla variazione, corredato dai parametri sopra evidenziati. D’altro canto rendere evidente questa decisione serve anche a responsabilizzare gli amministratori su questa scelta.
Monitoraggio
L’approvazione di una variazione al bilancio di previsione che conduce ad un saldo previsionale del pareggio di bilancio non in linea con il saldo obiettivo, seppur consentita dall’ordinamento, richiede una particolare attenzione da parte dell’ente e, in particolare del responsabile finanziario ed un monitoraggio puntuale della gestione, tale da assicurare che l’andamento dei prossimi mesi consentirà (in termini di minori impegni o maggiori entrate utili) il rispetto del pareggio. Il monitoraggio dovrà essere tanto più frequente e scrupoloso quanto maggiore sarà l’importo da recuperare. I fattori a cui prestare maggiore attenzione sono: • acquisizione delle entrate; • effettuazione delle spese e conseguimento di economie sufficienti; • andamento dei lavori pubblici (in particolare se finanziati da mutuo). L’interpretazione della RgS rappresenta un passo importante per restituire quel margine di flessibilità necessario agli enti per evitare un rigore che rischia, in fase di rendiconto, di lasciare inutilizzate risorse disponibili. E per evitare ai responsabili finanziari di dover porre dei veti, con la consapevolezza che non tutte le risorse di spesa (soprattutto quelle di parte corrente) verranno impegnate alla fine dell’esercizio.